Fisco e contabilità

La Consulta salva i vecchi aumenti dell’imposta di pubblicità

di Giuseppe Debenedetto

Gli aumenti dell'imposta comunale sulla pubblicità disposti prima del Dl 83/2012 continuano ad avere efficacia anche per il futuro, come previsto dal comma 739 della legge di stabilità 2016. Norma passata indenne al vaglio della Consulta, che con la sentenza 15/2018 depositata ieri ha ritenuto infondata la questione di incostituzionalità sollevata dalla Commissione tributaria provinciale di Pescara con ordinanza del 1° febbraio 2017.

La regola contestata
Il comma 739 della legge 208/2015 aveva chiarito la portata applicativa dell'articolo 23 comma 7 del Dl 83/2012, che aveva a sua volta abrogato la norma (articolo 11, comma 10 della legge 449/1997) sulla facoltà dei Comuni di aumentare le tariffe dell'imposta comunale sulla pubblicità. L'intervento legislativo di fine 2015 si era reso necessario per via del cospicuo contenzioso sorto tra Comuni e imprese di pubblicità: queste sostenevano che dopo il Dl 83/2012, cioè con il blocco degli aumenti, gli enti locali avrebbero dovuto ripristinare le tariffe originarie. Peraltro dal punto di vista giurisprudenziale era emerso un orientamento favorevole alle imprese (Consiglio di Stato sentenza 6201/2014) e un orientamento favorevole ai Comuni (Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Sicilia, parere 368/2015, Tar Veneto sentenza 1001/2015, Tar Pescara sentenza 269/2016). La questione è stata quindi risolta con la norma interpretativa - il comma 739 della legge 208/2015 - con efficacia retroattiva. Tuttavia la Commissione tributaria provinciale di Pescara, con ordinanza del 1° febbraio 2017, ha sollevato la questione di legittimità costituzionale della disposizione contenuta nel comma 739 ritenendola una sorta di sanatoria degli aumenti disposti dai Comuni, introducendo peraltro una disciplina innovativa che interferirebbe illegittimamente con la funzione giurisdizionale.

La decisione dei giudici delle leggi
La Consulta respinge però i rilievi della Ctp di Pescara richiamando il principio di «ultrattività delle tariffe», previsto dal comma 169 della legge 296/2006, che comporta la proroga automatica delle tariffe adottate l'anno precedente, in caso di mancata delibera per gli anni successivi. La Corte Costituzionale arriva così alla conclusione secondo cui il comma 739 si limita a chiarire gli effetti dell'abrogazione disposta dal Dl 83/2012, precisando che la stessa non poteva far cadere le delibere già adottate dai Comuni. Si tratta quindi di una disposizione di carattere interpretativo, tesa cioè a chiarire il senso di una norma preesistente nell'ambito delle possibili opzioni interpretative. Si chiude così definitivamente una questione che avrebbe potuto avere ripercussioni sui bilanci comunali.

La sentenza 15/2018 della Corte dei conti

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