Fisco e contabilità

Fusioni di Comuni, riaccertamento e servizi: le massime della Corte dei conti in rassegna

di Marco Rossi

Pubblichiamo di seguito la rassegna con la sintesi del principio delle più interessanti pronunce delle sezioni regionali di controllo delle Corte dei conti depositate nel corso delle ultime settimane.

RIPIANO DEL DISAVANZO DA RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO
Nell'ipotesi in cui il disavanzo applicato al singolo esercizio pro quota non risulti recuperato, tale rata e l'eventuale maggiore disavanzo registrato rispetto al risultato determinato alla data del 1° gennaio 2015, dovranno essere riassorbiti di conseguenza con relativa imputazione al bilancio di previsione 2016/2018 in aggiunta alla quota annuale come programmata per il recupero del disavanzo scaturente dal riaccertamento straordinario dei residui. Il ripiano dei predetti disavanzi emersi, come già sopra specificato per il mancato ripiano della quota annuale programmata ovvero per il peggioramento della situazione già accertata alla data del 1° gennaio 2015, dovrà avvenire secondo le regole previste dall'articolo 188 del Tuel e quindi con la relativa imputazione agli esercizi considerati nel bilancio di previsione e, in ogni caso, non oltre la durata della consiliatura, attraverso una apposita delibera consiliare che dovrà in concreto definire, nel rispetto dei criteri fissati dal legislatore, il piano di rientro per tali nuove quote del disavanzo.
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO DELLA SICILIA - PARERE 12 GENNAIO 2018 N. 3/2018

COPERTURA DEI SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE
Sebbene il Dlgs 65/2017 prospetti un diverso computo dei servizi educativi per l'infanzia ai fini della copertura tariffaria dei costi dei servizi a domanda individuale, a oggi il quadro normativo rispetto a questi ultimi non risulta mutato e ciò nonostante la recente intesa sancita in sede di conferenza unificata sul “Piano d'azione nazionale pluriennale”. Va osservato che la relazione illustrativa allo schema di decreto legislativo (poi approvato al n. 65/17) parla di «esclusione, sempre progressiva e graduale, dei servizi educativi per l'infanzia dai servizi pubblici a domanda individuale», collegata allo stanziamento di adeguate risorse anche da parte dello Stato, lasciando intravedere un percorso solo di medio termine. Di conseguenza, è da ritenere, nel merito, che il servizio asili nido non possa essere attualmente escluso dalle certificazioni riguardati i servizi a domanda individuale.
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO DELLA SICILIA - PARERE 9 GENNAIO 2018 N. 2/2018

FUSIONI DI COMUNI
Secondo l'articolo 1, comma 450, lettera a), della legge 190/2014 «ai comuni istituiti a seguito di fusione, fermi restando il divieto di superamento della somma della media della spesa di personale sostenuta da ciascun ente nel triennio precedente alla fusione e il rispetto del limite di spesa complessivo definito a legislazione vigente e comunque nella salvaguardia degli equilibri di bilancio, non si applicano, nei primi cinque anni dalla fusione, specifici vincoli e limitazioni relativi alle facoltà assunzionali e ai rapporti di lavoro a tempo determinato». La Sezione, in particolare, ritiene che l'articolo 1, comma 450, lettera a), della legge 190/2014 trovi applicazione anche con riferimento a fattispecie di fusione per incorporazione; tale conclusione ermeneutica deriva sia dalla lettera della legge (la fusione per incorporazione è una species del più ampio genus della fusione), sia dalla ratio legis (che expressis verbis è quella “di promuovere la razionalizzazione e il contenimento della spesa degli enti locali attraverso processi di aggregazione e di gestione associata”), sia infine da un'interpretazione sistematica delle due lettere di cui compone il comma 450, il quale detta misure che si applicano anche alle più ampie fattispecie di processi associativi in atto fra enti locali, di modo che se ne può desumere la portata tendenzialmente generale delle previsioni indicate.
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO DELLA LOMBARDIA - PARERE 10 GENNAIO 2018 N. 4/2018

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