Fisco e contabilità

Preventivi, aggiornato il prospetto di verifica dei vincoli di finanza pubblica

di Anna Guiducci e Patrizia Ruffini

Aggiornato il prospetto di verifica dei vincoli di finanza pubblica allegato al bilancio di previsione. Nel corso della riunione del 17 gennaio, i rappresentanti Ragioneria della Commissione Arconet hanno presentato l'aggiornamento, che da ieri è pubblicato sul sito istituzionale della commissione.

Prospetto dimostrativo del saldo finale di competenza
Le modifiche (riferite alle note dell'allegato 9) si sono rese necessarie per tener conto delle novità della legge di bilancio 2018. In particolare, il prospetto dimostrativo del saldo finale di competenza esclude dal 1° gennaio gli accantonamenti al Fondo crediti dubbia esigibilità e al Fondo spese e rischi futuri destinati a confluire nel risultato di amministrazione, anche se finanziati dall'avanzo di amministrazione. In base alle disposizioni contenute nell'articolo 187, comma 2 , del Tuel gli enti possono infatti impiegare l'eventuale quota del risultato di amministrazione «svincolata», in occasione dell'approvazione del rendiconto (sulla base della determinazione dell'ammontare definitivo del Fcde), per finanziare lo stanziamento riguardante il Fondo crediti dubbia esigibilità nel bilancio di previsione dell'esercizio successivo a quello cui il rendiconto si riferisce.

Prospetto dimostrativo del rispetto del saldo di finanza pubblica
Per semplificare gli adempimenti degli enti locali è stato altresì abolito l'obbligo di allegare alle variazioni di bilancio il prospetto dimostrativo del rispetto del saldo di finanza pubblica, che però dovrà essere inserito fra gli allegati al bilancio di previsione e al rendiconto. Sino al 31 dicembre 2017 questo prospetto doveva invece essere allegato alle variazioni di bilancio approvate dal consiglio, al riaccertamento ordinario e alle variazioni di esigibilità di competenza del responsabile riguardanti il Fondo pluriennale vincolato e le uscite correlate, se riferite alle spese finanziate da debito. Il prospetto doveva poi essere presentato nei casi di variazioni relative a operazioni di indebitamento già autorizzate e perfezionate, contabilizzate secondo l'andamento della correlata uscita e alle variazioni di bilancio disposte dal dirigente (non in esercizio provvisorio) riguardanti l'utilizzo della quota vincolata del risultato di amministrazione derivante da stanziamenti dell'esercizio precedente corrispondenti a entrate vincolate. In sede regolamentare, gli enti dovranno ora definire le modalità di verifica del rispetto del pareggio di bilancio.

Modulo patrimoniale del piano dei conti integrato
Nel corso della stessa riunione la Commissione Arconet ha infine verificato un errore nel modulo patrimoniale del piano dei conti integrato. Le modifiche, che sono state anticipate, saranno riportate nel prossimo decreto di aggiornamento degli allegati al Dlgs n. 118 del 2011. In sostanza la voce del piano dei conti patrimoniale al quinto livello 2.1.2.04.99 «altre riserve indisponibili» è stata cancellata (così anche le voci analoghe al settimo e a al settimo livello) poiché il codice risultava duplicato. È stato quindi inserito il nuovo codice di sesto livello 2.1.2.04.99.99, per accogliere le altre riserve indisponibili (e l'analoga voce di settimo livello).

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