Fisco e contabilità

Ici, la rendita notificata può essere retroattiva

di Ulderico Izzo

Con l’ordinanza n. 1098/2018, la sesta sezione della Suprema Corte di Cassazione ha espresso il principio di diritto in base al quale in tema di Ici, gli atti attributivi o modificativi delle rendite catastali, per terreni e fabbricati, sono efficaci solo a decorrere dalla loro notificazione.
La norma primaria di riferimento, l’articolo 74, comma 1, legge 342/2000, va interpretato nel senso dell'impossibilità giuridica di utilizzare una rendita prima della sua notifica al fine di individuare la base imponibile Ici, ma non esclude affatto l'utilizzabilità della rendita medesima a fini impositivi , una volta notificata, anche per annualità d'imposta sospese, ovverosia suscettibili di accertamento e/o di liquidazione e/o di rimborso.

Il fatto
Un contribuente impugnava dinanzi al giudice di merito un avviso di accertamento Ici emesso dal Comune di Milano, il qual aveva accertato una maggiore imposta applicando l’efficacia retroattiva dell’atto di attribuzione della rendita catastale.
In entrambi i gradi di giudizio, il Comune impositore risultava soccombente, cosa che ha reso necessario adire il giudice di legittimità, in quanto la sentenza della Commissione tributaria regionale, confermativa di quella di prime cure, aveva ampiamente disatteso i principi giurisprudenziali consolidati espressi dalla Suprema Corte.

La decisione
L’ordinanza in rassegna riforma integralmente la decisione impugnata ponendosi in continuità rispetto al consolidato orientamento della Suprema Corte in ordine all’efficacia retroattiva del provvedimento di attribuzione della rendita catastale.
In tema di Ici, infatti, ai fini del computo della base imponibile, il provvedimento di modifica della rendita catastale, emesso dopo il primo gennaio 2000 a seguito della denuncia di variazione dell'immobile presentata dal contribuente, è utilizzabile, a norma dell'articolo 74, Legge n. 342/2000, anche con riferimento ai periodi di imposta anteriori a quello in cui ha avuto luogo la notificazione del provvedimento, purché successivi alla denuncia di variazione. Stabilendo, infatti, con il citato articolo 74, che dal primo gennaio 2000 gli atti attributivi o modificativi delle rendite catastali sono efficaci solo a decorrere dalla loro notificazione, il legislatore non ha voluto restringere il potere di accertamento tributario al periodo successivo alla notificazione del classamento, ma piuttosto segnare il momento a partire dal quale l'amministrazione comunale può richiedere l'applicazione della nuova rendita ed il contribuente può tutelare le sue ragioni contro di essa, non potendosi confondere l'efficacia della modifica della rendita catastale - coincidente con la notificazione dell'atto - con la sua applicabilità, che va riferita invece all'epoca della variazione materiale che ha portato alla modifica.

Conclusioni
La sentenza della Ctr è stata cassata perché in evidente contrasto con il predetto principio, in quanto è pacifico in tema d'Ici, che l'articolo 74 più volte citato, nel disporre che gli atti attributivi o modificativi della rendita sono efficaci a partire dalla loro notifica da parte dell'Agenzia del territorio, si interpreta nel senso che dalla notifica decorre il termine per l'impugnazione ma ciò non esclude l'applicabilità della rendita anche al periodo precedente, stante la natura dichiarativa e non costitutiva dell'atto attributivo della rendita.

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