Fisco e contabilità

Danno erariale per il cumulo della professione sanitaria pubblica con quella privata

di Giuseppe Nucci

Il fisioterapista che opera a tempo pieno e con contratto a tempo indeterminato in una struttura pubblica è responsabile sotto il profilo amministrativo-contabile se viola il regime dell’incompatibilità e dell’esclusività della prestazione cui è tenuto ai sensi degli articoli 60, Dpr n. 3/1957 e 53 Dlgs n. 165/2001.
È questo il principio affermato dalla sentenza n. 2/2018 della Corte dei Conti, Sezione per la Liguria.

Il fisioterapista
Un fisioterapista, dipendente di un’Azienda Universitaria Ospedaliera, con contratto di lavoro a tempo indeterminato e impegno a tempo pieno, a seguito di accertamenti finalizzati a verificare l’eventuale svolgimento di attività incompatibili con lo status di pubblico dipendente, contrariamente a quanto dal lui stesso dichiarato al momento della stipulazione del contratto di lavoro, risultava titolare di partita Iva nonché socio al 49% e amministratore di una Snc avente ad oggetto sociale attività di riabilitazione pre e post parto e consulenze.
A seguito di ciò, il dipendente veniva citato in giudizio dalla Procura erariale per la violazione delle disposizioni di cui agli articoli sopra citati.

La sentenza
Il giudice, accogliendo la richiesta dell’organo requirente, condannava il fisioterapista evidenziando che, in quanto dipendente pubblico con contratto di lavoro a tempo indeterminato e con impegno a tempo pieno, era tenuto all’esclusività della prestazione a favore dell’ente pubblico e al rispetto della disciplina delle incompatibilità di cui agli articoli 60 e seguenti del Testo unico approvato con Dpr n. 3/1957, secondo cui “L'impiegato non può esercitare il commercio, l'industria, né alcuna professione o assumere impieghi alle dipendenze di privati o accettare cariche in società costituite a fine di lucro, tranne che si tratti di cariche in società o enti per le quali la nomina è riservata allo Stato e sia all'uopo intervenuta l'autorizzazione del Ministro competente”.
Al contrario era risultato che il convenuto aveva violato il regime dell’incompatibilità e dell’esclusività della prestazione cui era tenuto per legge e che dall’attività privata di fisioterapista aveva percepito compensi pari ad € 126.523,33.
Il Collegio, inoltre, richiamava l’articolo 53 citato che prevede che “I dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o previamente autorizzati dall'amministrazione di appartenenza” e che il compenso dovuto per le prestazioni eventualmente svolte illegittimamente deve essere “versato, a cura dell'erogante o, in difetto, del percettore, nel conto dell'entrata del bilancio dell'amministrazione di appartenenza del dipendente per essere destinato ad incremento del fondo di produttività o di fondi equivalenti”.
Poiché per il successivo comma 7 bis, l’omissione del suddetto versamento costituisce ipotesi di responsabilità erariale soggetta alla giurisdizione della Corte dei conti, il convenuto veniva ritenuto responsabile di un danno erariale per l’importo pari ai compensi percepiti, non autorizzati e non versati.

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