Fisco e contabilità

Pagamenti delle Pa, abbassata la soglia per la verifica della regolarità fiscale

di Marco Rossi

La legge di bilancio 2018 ha portato a 5mila euro la soglia che fa scattare l’obbligo di attivare la verifica della regolarità fiscale in vista dell’esecuzione dei pagamenti, abbassando così il precedente limite di 10mila.
Anche attraverso questa scelta, quindi, si tende a migliorare la capacità di riscossione delle pubbliche amministrazioni le quali, in presenza di una comunicazione di irregolarità, non possono procedere al pagamento nei confronti del creditore, ma devono attendere le istruzioni di versamento da parte del concessionario della riscossione.

Lo strumento
Lo strumento è previsto dall’articolo 48 bis del Dpr 602/1973, che ha introdotto un meccanismo finalizzato non solo a favorire la realizzazione delle entrate da parte dei soggetti interessati, ma altresì a evitare un evidente paradosso, che si sarebbe tradotto nel pagamento di soggetti che, congiuntamente, erano inadempienti nei confronti delle pubbliche amministrazioni, avendo a proprio carico cartelle esattoriali non pagate.
Va detto che, nondimeno, non si tratta dell'unico adempimento al quale è necessario provvedere in vista dell’esecuzione dei pagamenti, essendo indispensabile altresì verificare la regolarità contributiva (mediante il Durc) e rispettare gli obblighi di tracciabilità, laddove previsto.
Il dimezzamento della soglia, tuttavia, non avrà effetto immediato, essendo esplicitamente prevista (sempre dalla legge di bilancio 2018) una decorrenza differita a partire dal prossimo 1° marzo 2018: di conseguenza, la verifica dovrà essere svolta in relazione ai pagamenti di importo compreso tra 5mila e 10mila euro soltanto a partire da quel giorno, vigendo per i primi due mesi dell’anno il precedente tetto.

La sospensione per irregolarità
La stessa legge di bilancio, tra l'altro, coordina con la nuova scelta anche le disposizioni attuative, contenute nel decreto Economia n° 40/2008, prevedendo altresì un allungamento del termine temporale di sospensione dei pagamenti in caso di comunicazione di irregolarità fiscale.
In precedenza, infatti, era prevista una sospensione del pagamento delle somme dovute al beneficiario fino alla concorrenza dell’ammontare del debito per trenta giorni, termine ora allungato ai sessanta giorni successivi alla ricezione della comunicazione di irregolarità.
Naturalmente, se durante la sospensione e prima della notifica dell’ordine di versamento intervengono pagamenti da parte del beneficiario o provvedimenti dell’ente creditore che fanno venir meno l’inadempimento o ne riducono l’ammontare, le pubbliche amministrazioni riceveranno un’ulteriore comunicazione, indicante l’importo del pagamento che può conseguentemente effettuare a favore del beneficiario.
Se, invece, tale termine decorra senza che il competente agente della riscossione abbia notificato l'ordine di versamento di somme per l'importo dell'irregolarità inizialmente segnalata il soggetto pubblico può procedere al pagamento delle somme spettanti al beneficiario.
Va sottolineato, infine e per completezza, che questa novità non riguarda soltanto le pubbliche amministrazioni, bensì anche i pagamenti eseguiti dalle società a totale partecipazione pubblica, data l’assimilazione operata proprio dal decreto attuativo. L'obbligo non vale, proprio per la definizione contenuta nel decreto ministeriale, per le società a prevalente partecipazione pubblica.

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