Fisco e contabilità

Stabilizzazioni, dalla Corte dei conti una guida su criteri e tetti di spesa

di Arturo Bianco

La verifica del possesso dei requisiti per potere essere stabilizzati deve essere effettuata in modo rigoroso e la violazione di questo principio, determinando la violazione del codice di comportamento, è rilevabile da parte del responsabile anticorruzione.
Non sono utili ai fini della stabilizzazione né i periodi svolti come lavoratore socialmente utile che non possono essere equiparati a quelli di dipendente a tempo determinato.
Non vi sono specifiche deroghe che consentano il superamento dei vincoli finanziari alla stabilizzazione di personale nell'ambito degli uffici di piano per la gestione dei servizi sociali. L’utilizzazione di questa forma di assunzione da parte degli enti di area vasta è connessa strettamente alla dimostrazione della esistenza di una preminente necessità organizzativa. Sono queste le prime indicazioni che arrivano dalle sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti sull'applicazione delle disposizioni legislative che consentono la stabilizzazione dei lavoratori precari e che vanno nella direzione di non estendere il ricorso a questo istituto oltre gli ambiti direttamente fissati dalla normativa. Ambiti che sono stati peraltro ampliati dal Dlgs 75/2017, per come interpretato dalla circolare 3/2017 del Dipartimento della Funzione pubblica, e che sono utilizzabili a partire dal 1° gennaio 2018 e fino al 31 dicembre 2020.

Requisiti di anzianità e di superamento di procedure selettive pubbliche
La deliberazione della sezione regionale di controllo della Corte dei Conti della Basilicata n. 71/2017 richiama le amministrazioni alla verifica attenta del possesso dei requisiti di anzianità e di superamento di procedure selettive pubbliche per potere dare corso alla stabilizzazione dei lavoratori precari. La stessa legittimità costituzionale di questo istituto, che deroga al vincolo del concorso pubblico fissato dall'articolo 97 della Costituzione, è legata alla sua limitazione esclusivamente ai soggetti che sono in possesso delle condizioni previste dalla normativa. Per cui appartiene alla responsabilità dei dirigenti l'accertamento della sussistenza di queste condizioni, accertamento che deve essere effettuato in modo rigoroso, ad esempio con la verifica dell'effettivo versamento dei contribuiti previdenziali all'Inps. Siamo, aggiungono i giudici contabili lucani, nell'ambito di attività che sono a rischio di corruzione particolarmente elevato e, di conseguenza, il responsabile anticorruzione è chiamato a vigilare sulla corretta applicazione delle disposizioni, così da evitare ogni forma di favoritismo. Peraltro, il corretto svolgimento delle procedure e la necessità che la verifica del possesso dei requisiti sia effettuata in modo conforme alle previsioni legislative costituiscono un obbligo direttamente ricavabile dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici, il Dpr 62/2013.

Periodi di servizio prestati come lavoratori socialmente utili
La deliberazione della sezione regionale di controllo della Corte dei Conti della Lombardia n. 327/2017 chiarisce in primo luogo che i periodi di servizio prestati come lavoratori socialmente utili non possono essere equiparati a quelli svolti come lavoratori dipendenti e non concorrono quindi alla determinazione dei 3 anni di anzianità previsti come condizione per le stabilizzazioni. Alla base di questa conclusione vi è la radicale differenza tra questi istituti: il lavoro socialmente utile è infatti ascrivile agli interventi che hanno natura previdenziale e/o assistenziale. Il fatto che gli oneri sostenuti direttamente dagli enti per la remunerazione degli Lsu entrano nel tetto della spesa del personale ed in quello delle assunzioni flessibili non ne consente la equiparazione al lavoro subordinato.
L'altro importante chiarimento fornito dalla deliberazione è che non si può considerare utile ai fini della maturazione della anzianità triennale il periodo prestato alle dipendenze di un altro ente locale. Il fatto che il dipendente sia stato utilizzato, sulla base di una convenzione, dal Comune che vuole procedere alla stabilizzazione non costituisce un elemento sufficiente per l’instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato con tale amministrazione, elemento che costituisce il presupposto essenziale per la stabilizzazione.
Non vi sono deroghe ai vincoli finanziari dettati dal legislatore per la utilizzazione negli uffici di piano al fine di garantire la erogazione di servizi connessi a livelli minimi essenziali delle prestazioni sociali. Per cui occorre restare nel tetto di spesa previsto dall'articolo 20 del Dlgs 75/2017 e i finanziamenti provenienti da altri livelli istituzionali per questi servizi non possono essere utilizzati per queste finalità.

La effettiva necessità funzionale
Le stabilizzazioni dei lavoratori precari, nel rispetto dei vincoli dettati dal legislatore, richiede la dimostrazione di una effettiva necessità funzionale. È questa la indicazione di maggiore rilievo contenuta nel parere n. 182/2017 della sezione regionale di controllo della Corte dei conti della Sicilia. Le amministrazioni sono chiamate a dimostrare la presenza di questo fattore attraverso la programmazione del fabbisogno con la connessa rideterminazione della dotazione organica, la ricognizione del personale eccedente e l'analisi delle professionalità esistenti, anche a seguito del turn over.

La delibera della Corte dei Conti Basilicata n. 71/2017

La delibera della Corte dei Conti Lombardia n. 327/2017

Il parere della Corte dei conti Sicilia n. 182/2017

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