Su residui e impegni correzioni impossibili
Non è possibile riapprovare un rendiconto per incrementare i residui passivi iniziali o gli impegni di competenza dell'esercizio di riferimento. Queste operazioni richiedono la procedura di riconoscimento del debito e sono registrati nell'esercizio in corso di gestione. I casi di studio esaminati dalla commissione Arconet nella seduta del 13 dicembre scorso si estendono anche al percorso di correzione dei bilanci.
Gli effetti contabili
I possibili effetti contabili derivanti da una sentenza che dichiara l'illegittimità di un bilancio possono invece riguardare:
1) l'integrazione o la rettifica dei residui attivi degli esercizi precedenti a quelli del bilancio di riferimento, o la riduzione dei residui passivi degli esercizi precedenti a quelli del bilancio di riferimento (se la sentenza riguarda il riaccertamento ordinario straordinario);
2) la riclassificazione dei residui ;
3) l'integrazione o la rettifica degli accertamenti di competenza dell'esercizio di riferimento;
4) la riduzione degli impegni di competenza dell'esercizio di riferimento;
5) l'integrazione, la rettifica o la costituzione di fondi nel risultato di amministrazione, nei casi di mancato o non corretto accantonamento di fondi nel bilancio per spese e rischi futuri. In questo caso è sufficiente revisionare e riapprovare solo l'allegato al rendiconto concernente il risultato di amministrazione dell'esercizio in cui è stata riscontrata l'illegittimità. Negli esercizi successivi, l'adeguamento dei rendiconti riguarda solo il prospetto del risultato di amministrazione.
La riapprovazione del rendiconto
A seguito di queste rettifiche, la riapprovazione del rendiconto comporta la rideterminazione del risultato di amministrazione. La revisione e la nuova approvazione dei rendiconti degli esercizi precedenti deve essere effettuata con le medesime forme previste per l'approvazione del rendiconto (parere dell'organo di revisione e, per le Regioni e le Province autonome, la parifica della sezione regionale della Corte dei conti).
Al fine di dare certezza agli enti, la Commissione auspica infine un intervento legislativo finalizzato a stabilire che, nei casi di sentenze che dichiarano l'illegittimità dei dati contabili (senza dare indicazioni agli enti), preveda espressamente che l'adeguamento possa essere limitato all'approvazione del rendiconto.