Fisco e contabilità

Gli incarichi legali devono essere previsti nel documento unico di programmazione

di Stefano Usai

Gli incarichi legali, oltre che soggetti a una procedura comparativa – salvo urgenze oggettive – esigono la previsione e l’inserimento nel documento unico di programmazione. Omissioni su questi adempimenti determinano irregolarità amministrative.
In questo senso si esprime la Corte dei conti, sezione Emilia Romagna con la deliberazione n. 181/2017 adottata in seguito all'indagine «concernente la gestione dei servizi legali e di patrocinio da parte della Regione, degli enti locali e degli altri enti con sede nell'Emilia-Romagna, allo scopo di verificare le relative implicazioni contabili e organizzative – Anno 2015».

La vicenda
In seguito all'effettuazione di «un esame delle modalità adottate dagli enti per la gestione dei servizi legali e di patrocinio, i criteri adottati per la contabilizzazione delle spese, la scelta dei professionisti esterni, le modalità di determinazione dei compensi», la sezione – esaminando il questionario sui servizi legali per l'anno 2015 trasmesso da un Comune emiliano - ha rilevato una serie di incongruenze amministrative di particolare importanza in tema di conferimento degli incarichi.
In primo luogo, pur avendo conferito un incarico di patrocinio per la «resistenza nel giudizio civile relativo a opposizione a Ordinanza Ingiunzione di sanzione amministrativa promosso da un soggetto privato nei confronti dell'Amministrazione Comunale», l'ente ha affermato di non aver stipulato alcun contratto d'appalto ma di aver eseguito solamente gli obblighi di pubblicazione imposti dal decreto legislativo 33/2013 in tema di trasparenza.
Ulteriore criticità, a detta della sezione, è che il Comune non aveva adottato alcun disciplinare per regolare l'affidamento dei patrocini legali. Né aveva provveduto a effettuare alcun accantonamento, attraverso una previa stima del valore del contenzioso, in previsione di potenziali soccombenze.

I rilievi istruttori
La sezione, dapprima si sofferma sulla mutata configurazione dell'incarico di patrocinio legale ora da considerarsi – soprattutto per effetto del nuovo codice dei contratti – un appalto di servizi e non più un contratto d'opera intellettuale «regolato dall'art. 2230 del codice civile». Puntualizzata la cornice di riferimento, in delibera si evidenzia che nell'affidamento dell'incarico il Rup non può prescindere da una comparazione tra diverse proposte tecnico/economiche. Proposte sollecitate attraverso le dinamiche dell'invito ai legali iscritti in apposito elenco che la stazione appaltante deve avere cura di predisporre.
In tema, la sezione rammenta la sentenza n. 334/2017, il Tar Sicilia – Palermo, Sezione III, che, nel giudicare l'affidamento di un appalto di servizi legali alla luce del nuovo codice dei contratti pubblici, ha rimarcato «come per esso debba essere assicurata la massima partecipazione mediante una procedura di tipo comparativo idonea a permettere a tutti gli aventi diritto di partecipare, in condizioni di parità e uguaglianza, alla selezione per la scelta del contraente».
Questo perimetro di riferimento è stato confermato dalla stessa Anac con la delibera n. 1158/2016 con cui si è chiarito che «nell'affidamento di un patrocinio legale le amministrazioni possono attuare i principi di cui all'art. 4 del codice dei contratti pubblici applicando sistemi di qualificazione, ovvero la redazione di un elenco di operatori qualificati, mediante una procedura trasparente e aperta, oggetto di adeguata pubblicità, dal quale selezionare, su una base non discriminatoria, gli operatori che saranno invitati a presentare offerte».
Gli inviti debbono avvenire con rigoroso rispetto del principio di rotazione.
La circostanza che si tratti di appalti di servizi consente anche l'affidamento diretto ma in particolari e motivate situazioni di urgenza oggettiva non imputabili alla stazione appaltante e quindi adeguatamente motivati.
L'aspetto di maggior rilievo è che i vari servizi della stazione appaltante devono effettuare una proiezione degli incarichi che possono essere affidati nel corso dell'esercizio finanziario al fine della loro programmazione ed inserimento del documento unico di programmazione.
La programmazione – sempre secondo la sezione – esige la specificazione, per quanto possibile, della tipologia d'incarico e dei costi.
La previsione «pur non rientrando nel contenuto necessario del DUP, come puntualizzato dal d. lgs. n. 118/2011, allegato n. 4/1, risponde ad un criterio di buon andamento e di corretta gestione delle risorse pubbliche, anche in funzione di una stima appropriata delle coperture finanziarie».
Da notare che la configurazione in termini di appalto consente di superare la querelle relative al Cig che ora dovrà essere obbligatoriamente richiesto dal responsabile unico.
Secondo il collegio, le stazioni appaltanti devono anche dotarsi di regolamenti interni sulla disciplina del conferimento degli incarichi che, si sottolinea, sono atti gestionali di competenza dei dirigenti/responsabili di servizio e non della giunta.

La delibera della Corte dei conti Emilia Romagna n. 181/2017

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