Fisco e contabilità

Il fondo crediti di dubbia esigibilità nel preventivo

di Ilaria Nesi (*) - Rubrica a cura di Anutel

Un aspetto fondamentale per la redazione del bilancio di previsione è il calcolo del fondo crediti di dubbia esigibilità, che nasce da un’esigenza di trasparenza e da quella di far emergere nel bilancio tutte le poste e le transazioni contabili.
Il principio contabile applicato n. 2, infatti, prevede che vengano inserite nel bilancio di previsione anche le poste di entrata e di spesa relative alle operazioni che non danno origine a movimenti di denaro e che non determinano registrazioni contabili, come per esempio le concessioni a titolo gratuito di beni comunali, le esenzioni tributarie, le opere di urbanizzazione realizzate a scomputo. Sono accertate per intero anche le entrate di dubbia e difficile esazione, per le quali non è certa la riscossione integrale, quali le sanzioni amministrative al codice della strada e i proventi derivanti dalla lotta all’evasione, a fronte delle quali nella spesa viene inserito il Fondo crediti di dubbia esigibilità (Fcde).

Il calcolo dell’ammontare
L'ammontare del fondo è determinato in considerazione:
• della dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si prevede si formeranno nell'esercizio;
• della loro natura;
• dell'andamento del fenomeno negli ultimi cinque esercizi precedenti (la media del rapporto tra incassi e accertamenti per ciascuna tipologia di entrata).
Il principio contabile prevede che non siano soggette a svalutazione le poste relative a:
- crediti verso altre Pa;
- entrate assistite da fideiussione;
- entrate tributarie che, in via eccezionale, possono essere ancora accertate per cassa;
- entrate riscosse per conto di un altro ente locale;
- altre entrate secondo la valutazione motivata dell'Ente.

Le alternative per gli enti
È facoltà dell’ente determinare il Fcde anche a un livello inferiore rispetto a quello riportato nel bilancio (singolo capitolo di entrata), anche se la quantificazione viene comunque evidenziata nel prospetto allegato al bilancio per tipologia.
L‘ente locale è libero di individuare quali siano le entrate di dubbia esigibilità, in relazione alle quali quantificare il fondo, distinguendole da quelle certe, motivando la relativa scelta. Il calcolo del Fcde deve essere effettuato considerando la media delle riscossioni con riferimento al quinquennio precedente, tenendo in considerazione gli esercizi chiusi al momento della predisposizione del bilancio di previsione.
La percentuale determinata in base alle regole del principio contabile si applica a tutte e tre le annualità considerate dal bilancio di previsione (per esempio nel 2018-2020). Determinate le percentuali di non riscosso sulle singole tipologie di entrata si quantifica l'importo minimo da accantonare nel Fcde. Il fondo, comunque, deve essere monitorato nel corso dell'esercizio in base all'andamento delle entrate, almeno una volta in sede di verifica degli equilibri di bilancio. La normativa, tuttavia, prevede un inserimento graduale del Fondo crediti dubbia esigibilità all'interno del bilancio di previsione, riconoscendo la possibilità di non accantonare integralmente nel fondo l'intero importo determinato con la media quinquennale, ma una percentuale dello stesso, peraltro recentemente così modificata dalla legge di bilancio 2018: il 1° anno (2018) una quota pari al 75%; il secondo (2019) una quota pari all’85% e il terzo anno (2020) una quota pari al 95%.
I metodi di calcolo del Fcde sono:
A) media semplice:
- media fra totale incassato e totale accertato;
- media dei singoli rapporti annui;
B) rapporto tra la somma degli incassi di ciascun anno ponderati (0,35 in ciascuno degli anni nel biennio precedente e il 0,10 in ciascuno degli anni del primo triennio del quinquennio di riferimento) e la sommatoria degli accertamenti di ciascuna anno ponderati con i medesimi pesi indicati per gli incassi;
C) media ponderata del rapporto tra incassi e accertamenti registrato in ciascun anno del quinquennio con questi pesi: 0,35 in ciascuno degli anni nel biennio precedente e lo 0,10 in ciascuno degli anni del primo triennio.
Nel secondo anno di applicazione dei nuovi principi contabili (di norma il 2017) la media è calcolata facendo riferimento agli incassi (in conto competenza e in conto residui e agli accertamenti del primo quadriennio ; al rapporto tra gli incassi di competenza e gli accertamenti dell'ultimo anno del quinquennio.
Tale applicazione è utilizzata anche negli anni successivi. Dopo 5 anni dall'adozione del principio della competenza finanziaria a regime è determinato in base alla media, calcolata come media semplice, tra gli incassi in conto competenza e gli accertamenti nel quinquennio precedente. Peraltro è anche possibile determinare il rapporto tra incassi di competenza ed i relativi accertamenti, considerando anche le riscossioni effettuate nell'anno successivo in conto residui dell'anno precedente. In questo caso è necessario slittare il quinquennio di riferimento per il calcolo della media, indietro di un anno. Il calcolo del fondo crediti dubbia esigibilità è un punto cardine per la corretta valutazione delle entrate all'interno del proprio bilancio di previsione.

(*) Componente del consiglio generale Anutel Lombardia

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