Fisco e contabilità

Immobili, mobilità e incentivi tecnici: le massime della Corte dei conti in rassegna

di Marco Rossi

Pubblichiamo di seguito la rassegna con la sintesi del principio delle più interessanti pronunce delle sezioni regionali di controllo delle Corte dei conti depositate nel corso dell’ ultima settimana.

ACQUISTO DI IMMOBILI E VINCOLI FINANZIARI
Il divieto di acquisto di immobili recato dal comma 1-quater dell'articolo 12 del Dl 98/2011 risulta limitato all'anno 2013, come lo stesso tenore letterale della norma consente di evidenziare («per l'anno 2013 le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, nonche' le autorita' indipendenti, ivi inclusa la Commissione nazionale per le societa' e la borsa (CONSOB), non possono acquistare immobili a titolo oneroso […]»). Di conseguenza, l'amministrazione per potere procedere all'acquisizione di un bene immobile, deve verificare «in particolare l'indispensabilità, l'indilazionabilità e la congruità economica dell'operazione, con le specifiche modalità previste dalla norma da ultimo richiamata».
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO DEL PIEMONTE - PARERE 14 DICEMBRE 2017 N. 240/2017

DISCIPLINA SULLA MOBILITÀ DEL PERSONALE
Secondo l'articolo 14, comma 7, del Dl 95/2012 è confermata la neutralità della procedura di mobilità, in termini di assunzioni e cessazioni, sempre che l'ente di provenienza sia sottoposto a limitazioni sulla spesa del personale; in esso, invero, si statuisce che «le cessazioni dal servizio per processi di mobilità … non possono essere calcolate come risparmio utile per definire l'ammontare delle disponibilità finanziarie da destinare alle assunzioni o il numero delle unità sostituibili in relazione alle limitazioni del turn over». Tenuto conto delle indicazioni della magistratura contabile è quindi possibile evidenziare le seguenti fattispecie che possono verificarsi in tema di mobilità: “1) se la copertura dei posti resi vacanti dalla procedura di mobilità in uscita avviene mediante il recupero delle unità di personale con mobilità in entrata, l'operazione non incontra alcun limite di natura finanziaria ed è perfettamente legittima; 2) se la copertura avviene mediante assunzioni di personale dall'esterno, occorre preliminarmente verificare se la mobilità in uscita è avvenuta o meno verso ente soggetto a disciplina limitativa delle assunzioni: 2A) nel primo caso (neutralità finanziaria), la mobilità non determina una cessazione per il comune che, pertanto, non potrà tenerne conto in relazione all'art. 1, comma 562, legge n. 296/206 (assunzioni nel limite delle cessazioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato complessivamente intervenute nel precedente anno); 2B) in caso di mobilità in uscita verso ente non soggetto a limiti assunzionali, si configurerà una vera e propria cessazione dal servizio equiparabile ad un collocamento a riposo ed in quanto tale rilevante ai sensi dell'art. 1, comma 562, legge n. 296/06”. In tutti i casi sopra esposti, è comunque sempre necessario che l'ente ricevente, a monte dell'operazione, rispetti il limite alla complessiva spesa del personale e risulti in linea con le regole dettate dal patto di stabilità interno.
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO DELLA CAMPANIA - PARERE 6 DICEMBRE 2017 N. 253/2017

INCENTIVI TECNICI
L'espressa esclusione delle attività di manutenzione, ordinarie e straordinarie, dall'attivazione degli incentivi andava a porre un freno alla interpretazione estensiva della norma patrocinata dalle amministrazioni e volta ad ampliare le fattispecie incentivabili a beneficio dei propri dipendenti. L'impianto complessivo della norma di riforma, la palese intenzione restrittiva del legislatore, appaiono chiare nel loro orientarsi verso principi di tassatività ed esclusività delle attività incentivabili, da non poter ammettere una estensione in via interpretativa in assenza di una espressa previsione di legge. Le disposizioni introdotte dal Dlgs 50/2016 si applicano solo alle procedure bandite dopo la data dell'entrata in vigore del nuovo Codice, fatte salve le disposizioni speciali e testuali di diverso tenore. A fronte di una espressa regola intertemporale contenuta nell'art. 216 e in difetto di univoci indici che rivelino una chiara volontà di escludere dall'operatività del principio di ultrattività le norme contenute nell'articolo 113, ogni opzione ermeneutica che giunga alla conclusione di applicare a queste ultime il principio della retroattività, o comunque, la regola del tempus regit actum si rivela priva di fondamento positivo e pertanto foriera di incertezze interpretative e di confusione applicativa.
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO DELLA TOSCANA - PARERE 14 DICEMBRE 2017 N. 186/2017

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