Fisco e contabilità

Danno erariale se le attività finanziate con fondi pubblici non corrispondono al bando

di Giuseppe Nucci

Nel caso di finanziamenti pubblici a società per la realizzazione di specifici progetti, deve sussistere una rigida corrispondenza tra le attività svolte e quelle previste dal bando e, ove ciò non avvenga, le spese eventualmente rimborsate costituiscono un danno erariale ai danni dell’ente erogatore.
È questo il principio affermato dalla sentenza n. 235 /2017 della Corte dei Conti, Sezione per l’Emilia Romagna.

Il finanziamento pubblico
Una società otteneva un finanziamento pubblico nell’ambito di un bando regionale finalizzato al sostegno della “Ricerca, Innovazione e Crescita”, per un progetto denominato “Sviluppo di una piattaforma innovativa per l’analisi metodologica, dimensionamento e simulazione di un sistema logistico manifatturiero”.
La Guardia di Finanza, a seguito di indagini, accertava che nel finanziamento del progetto - connotato da una forte incidenza dei costi del personale impiegato nelle attività di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale e che prevedeva anche la realizzazione di un prototipo/impianto – erano state inserite spese non compatibili con la previsione del Bando (es. studi preliminari e progettazioni anziché attività di sviluppo sperimentale) e costi del personale in realtà inesistenti (una dipendente, interrogata, aveva dichiarato di non conoscere il progetto e di non aver mai preso parte ad alcuna attività tra quelle riportate nelle schede a lei intestate).
La Procura della Corte dei conti, alla luce di ciò, citava il socio unico e l’amministratore della società chiedendone la condanna per danno erariale.

La sentenza
La Sezione regionale condannava i convenuti, accogliendo parzialmente la richiesta attorea.
Al riguardo, circa la sussistenza del danno erariale, veniva preliminarmente evidenziato che ogni irregolare utilizzo delle risorse pubbliche ricevute dal privato da parte della Pa, per la realizzazione di un programma di promozione di un settore produttivo, crea un danno per l’ente che tali risorse ha erogato, in relazione al concreto andamento del programma al quale il contributo stesso era finalizzato.
Di conseguenza, veniva considerato come danno erariale l’indebito finanziamento ottenuto dalla società per attività ritenute incompatibili con quelle previste, ritenendo non accoglibili le deduzioni della difesa secondo la quale l’irregolarità si era verificata per un’interpretazione estensiva delle previsioni del Bando.
Al contrario, il Giudice non accoglieva la seconda voce di danno relativa al contributo percepito dalla dipendente ritenuta come “non impiegata” nella realizzazione del progetto, sulla base delle dichiarazioni rese all’organo di polizia giudiziaria.
Al riguardo il Collegio ha osservato che le dichiarazioni rese dalla dipendente alla Guardia di Finanza non sono sicuramente rientranti nel genere della testimonianza; ai sensi dell’articolo 2700 Cc, pertanto, tali dichiarazioni, rese avanti a organi verificatori o ispettivi, contenute in processi verbali, avente natura di atti pubblici, fanno fede, fino a querela di falso, dell’identificazione del soggetto dichiarante e dell’autenticità delle dichiarazioni rilasciate e non anche della veridicità relativa al contenuto, dato che, quasi sempre, le stesse si riferiscono a fatti ormai passati, che non si consumano alla presenza dei verificatori.
Sul valore delle dichiarazioni rese da terzi alla polizia giudiziaria, il Collegio ha dichiarato che le stesse integrino una prova meramente indiziaria, la cui rilevanza deve essere vagliata attraverso il riscontro di altre circostanze oggettive e concordanti che ne suffraghino la credibilità, rendendole quindi idonee a determinare il convincimento del Giudice.
Nel caso di specie il Collegio ha ritenuto che tali dichiarazioni non fossero corroborate da ulteriori elementi utili a confermare il contenuto delle stesse, anche alla luce del fatto che le stesse risultavano divergenti rispetto a quelle rilasciate dagli altri dipendenti della Società agli stessi agenti di polizia giudiziaria.

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