Fisco e contabilità

Riduzione Ici/Imu, l'inagibilità non va provata dal contribuente se nota all'ente impositore

di Ulderico Izzo

Con l’ordinanza n. 28921/2017, la Suprema Corte di Cassazione ha espresso il principio di diritto in base al quale,  in tema di Ici e, oggi anche per l’Imu,qualora l'immobile sia dichiarato inagibile, l'imposta va ridotta, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, Dlgs n. 504/1992, nella misura del 50 per cento anche in assenza di richiesta del contribuente poiché, tenuto conto del principio di collaborazione e buona fede che deve improntare i rapporti tra ente impositore e contribuente, a quest'ultimo non può essere chiesta la prova di fatti già documentalmente noti al Comune.

Il fatto
Un comune lombardo notificava al contribuente l’avviso di accertamento Ici, con il quale richiedeva il pagamento dell’imposta per triennio 2009/2011.
Il primo giudice di merito accoglieva il ricorso, ritenendo valida la sussistenza dell’inagibilità dell’immobile, cosa che consentiva al contribuente di pagare l’imposta nella misura ridotta alla metà.
La statuizione di primo grado veniva confermata dalla Commissione Regionale adita dall’ente impositore.
Quest’ultimo, riteneva di adire la Corte di Cassazione, poiché il presupposto dell’inagibilità si basava su una certificazione rilasciata dai propri uffici e datata 31/12/2012, che non poteva avere effetto retroattivo, come invece sosteneva il contribuente; tesi avallata dal giudice di legittimità che, con la decisione in rassegna, riforma integralmente la sentenza della Ctr.

La decisione
Le affermazioni contenute nell’ordinanza n.28921/17 sono ampiamente condivisibili, poiché si pone in evidenza la corretta interpretazione del presupposto di esenzione dell’imposta in questione.
Infatti, in tema di Ici e nella ipotesi di immobile inagibile, inabitabile e comunque di fatto inutilizzato, l'imposta va ridotta al 50 per cento, ai sensi dell'art. 8, primo comma, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, e, qualora dette condizioni di inagibilità o inabitabilità - accertabili dall'ente locale o comunque autocertificabili dal contribuente - permangano per l'intero anno, il trattamento agevolato deve estendersi a tutto il relativo arco temporale, nonché per i periodi successivi, ove sussistano le medesime condizioni di fatto.
Se è vero che il contribuente non deve essere soggetto a produrre alcunché se i fatti, che determinano l’esenzione d’imposta, sono da un punto di vista documentale noti all’ente impositore, tuttavia, nel caso in esame, il Comune aveva nota la situazione che poteva manifestare efficacia solo pro futuro.

Conclusioni
Giustamente la sentenza della Ctr è stata cassata con rinvio, poiché il contribuente deve, laddove insista nell’attribuire la condizione di inagibilità all’unità di sua proprietà, produrre idonea prova per il periodo 2009/2011 non potendo richiedere l’estensione retroattivo della certificazione comunale rilasciata, come detto, in un periodo successivo a quello dell’accertamento.

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