Fisco e contabilità

Bilanci, il fondo crediti guida le previsioni di cassa

di Daniela Ghiandoni ed Elena Masini

L'appuntamento con il bilancio di previsione è ormai alle porte e gli enti locali sono alle prese con le quadrature della parte di competenza, degli equilibri di pareggio di bilancio, ma anche della gestione di cassa. Negli anni si era persa l'abitudine di programmare preventivamente le attività in termini di effettivo incasso e pagamento, in quanto il Dlgs n. 77/1995 ne aveva eliminato l'obbligo. Ma la presenza di forti squilibri finanziari, rilevati in sede di determinazione dei rendiconti, ha legittimato l'introduzione del meccanismo contabile del Fondo crediti dubbia esigibilità (Fcde), con una duplice funzione:
• indurre l'ente a un risparmio forzoso, tale da compensare il rischio di mancato incasso delle risorse;
• fornire un'adeguata informazione sul grado di reale inefficienza del sistema di riscossione delle entrate locali.
Un forte grado di inesigibilità, infatti, incidendo fortemente sulla liquidità dell'ente, rende impossibile il raggiungimento degli equilibri di cassa nel breve periodo e, di conseguenza, anche la completa realizzazione degli obiettivi inseriti nel Documento unico di programmazione (Dup).

Le conseguenze
In sede preventiva, il problema non è immediatamente percepibile dagli amministratori, in quanto l'articolo 162, comma 6, del Testo unico degli enti locali prevede che il bilancio venga deliberato in pareggio finanziario complessivo solo in termini di competenza, mentre per quanto riguarda la cassa l'ente deve solo garantire un fondo cassa finale non negativo (fondi vincolati compresi).
Le conseguenze operative di questo assunto sono tangibili e portano gli enti, in fase di previsione, a formulare budget di cassa molto generosi, soprattutto in parte spesa, sia per consentire il più ampio utilizzo dell'anticipazione di tesoreria sia per non trovarsi bloccati all'atto del pagamento da stanziamenti insufficienti, purché, come già detto, a fine esercizio il fondo cassa non risulti negativo. È questa la conseguenza della natura autorizzatoria delle previsioni di cassa, valida sul fronte delle spese (tranne la restituzione dell'anticipazione di tesoreria e i servizi per conto terzi) e in parte entrata limitatamente ai mutui.
La vera attendibilità della previsione di cassa di un'entrata, però, non può prescindere dalla presenza di un eventuale Fondo crediti dubbia esigibilità che, di fatto, ne rettifica lo stanziamento in termini di liquidità.

La corretta previsione di cassa
Di conseguenza, la previsione di cassa di ogni tipologia di entrata dovrebbe essere inserita calcolando il suo limite massimo così come segue: previsione di entrata + residui attivi – Fondo crediti dubbia esigibilità (Fcde) accantonato sia nel risultato di amministrazione che nel bilancio di previsione. Lo stanziamento di cassa di alcune tipologie di entrata, invece, non sarà intaccato dal Fcde, in quanto ritenute dal legislatore delle «entrate sicure», ovvero:
- i trasferimenti da altre amministrazioni pubbliche;
- i crediti assistiti da fidejussione;
- le entrate tributarie che, sulla base dei nuovi principi, sono accertate per cassa;
- le entrate riscosse per conto di altro ente da versare al beneficiario.
Anche le eventuali variazioni di cassa, disposte dall'organo esecutivo fino al 31 dicembre, ai sensi dell'articolo 175, comma 5-bis, lettera d) del Tuel dovranno garantire che il fondo di cassa alla fine dell'esercizio non sia negativo, in considerazione anche di eventuali modifiche apportate in sede di variazione di bilancio al Fondo crediti dubbia esigibilità.

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