Fisco e contabilità

Parere di congruità per il rimborso delle spese legali ai dipendenti comunali

di Antonio Capitano

Un sindaco ha inoltrato una richiesta di parere sul rimborso delle spese legali ai dipendenti comunali, convenuti e poi prosciolti nel merito nei giudizi di responsabilità davanti alla Corte dei conti.

Il quesito
In particolare chiede di conoscere se:
1) l'obbligo di rimborso delle spese legali in capo all'amministrazione sia limitato all'importo liquidato dal giudice contabile in sentenza, oppure sia da estendere alle (maggiori) spese legali effettivamente sostenute dal dipendente per la propria difesa, segnalando che la giurisprudenza non è univocamente orientata al riguardo.
2) l'amministrazione locale sia tenuta all'acquisizione del parere di congruità dell'Avvocatura dello Stato sulle richieste di rimborso avanzate dai prosciolti.
Preliminarmente la Corte dei conti Emilia Romagna con la deliberazione n. 170/2017, ha evidenziato che il primo quesito (includendo nel proprio nucleo questioni riguardanti il rapporto di lavoro, verte su di un tema che la Sezione non ricomprende nella propria attività consultiva) non può essere esaminato nel merito.
Diversamente, il secondo - afferendo a profili gestionali e procedurali, nonché essendo conforme ai requisiti soggettivi, può essere, invece, oggetto di azione consultiva.

La decisione
Al riguardo i giudici emiliani ritengono che, nel rispetto del principio di prudente gestione della spesa pubblica, anche le amministrazioni locali, al pari di quelle statali, debbano poter procedere al rimborso delle spese legali (quando ne sussistano i presupposti sostanziali) con il supporto di documentazione idonea ad attestare la congruità delle spese.
In sostanza anche per gli enti locali sussistono le medesime esigenze in ordine alla valenza e all'opportunità di un parere da esprimersi sulle richieste di rimborso delle spese legali, tenuto conto sia della necessità di una esatta individuazione delle voci che potrebbero concorrere alla determinazione di onorari, diritti e indennità dovute agli avvocati per l'esercizio della loro attività professionale e dei relativi parametri, sia della necessità di ridurre il rischio di annoverare nella parcella spese superflue o non proporzionali all'opera prestata.
Evidenzia, infine, la Corte che tale parere, qualora manchino le relative capacità o convenzioni per la formulazione di giudizi di congruità, potrebbe eventualmente essere espresso anche - ove lo ritenga - dal Consiglio dell'ordine degli avvocati, ossia da un organo avente elevata competenza in materia, la cui valutazione risulterebbe certamente utile in punto di ausilio alle decisioni dell'ente, cui evidentemente continua a essere riferita ogni finale statuizione e responsabilità.

La deliberazione della Corte dei conti Emilia Romagna n. 170/2017

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