Fisco e contabilità

L’avanzo presunto entra nel preventivo con l’ok del dirigente

L’applicazione dell’avanzo di amministrazione può coesistere nel preventivo con la copertura del disavanzo. L’articolo 187, comma 3 del Tuel consente l’utilizzo delle quote del risultato presunto, costituite da accantonamenti dell’ultimo rendiconto o derivanti da fondi vincolati.

L’utilizzo della quota vincolata o accantonata
Le quote vincolate del risultato sono generate dalle economie da mutui, trasferimenti con specifica destinazione o da risorse vincolate dalla legge, dai principi contabili o dall’ente. Confluiscono invece nelle quote accantonate gli stanziamenti per passività potenziali e il fondo crediti di dubbia esigibilità. Queste poste presunte possono essere iscritte in entrata nel primo esercizio del preventivo o con variazione, per coprire le finalità per le quali erano state destinate.
L’utilizzo della quota vincolata o accantonata del risultato di amministrazione è consentito, anche in esercizio provvisorio, sulla base di una relazione documentata del dirigente, e solo per garantire la prosecuzione o l’avvio di attività soggette a termini, la cui mancata attuazione danneggerebbe l’ente. Se il preventivo impiega quote vincolate del risultato presunto, entro il 31 gennaio la giunta deve verificare, con l’aggiornamento dell’allegato previsto dall’articolo 11, comma 3, lettera a) del Dlgs 118/11, l’ammontare iscritto nel bilancio con i dati di preconsuntivo dell’esercizio precedente.

Si discute la possibilità di iscrivere l’avanzo vincolato o accantonato nelle more del completamento di piani di rientro del disavanzo. Se il risultato di amministrazione non è sufficiente a comprendere le quote vincolate, destinate e accantonate, l’ente è in disavanzo, al quale occorre dare immediata copertura (articolo 188 del Tuel). La mancata adozione della delibera di applicazione del disavanzo al bilancio in corso è equiparata alla mancata approvazione del rendiconto.

Il disavanzo da riaccertamento straordinario
Va poi ricordato il disavanzo da riaccertamento straordinario , che va coperto secondo le modalità stabilite dal consiglio dell’ente, in attuazione alla disciplina prevista dal Dm 2 aprile 2015, quindi al massimo in 30 anni. I calcoli si complicano se l’ente ha altri piani di rientro aperti, come il piano di riequilibrio.
La copertura del disavanzo, e la sua applicazione preventivo, è condizione per l’iscrizione degli avanzi. Considerazioni parzialmente diverse valgono sul disavanzo tecnico, per il quale l’ordinamento ammette deroghe al principio generale del pareggio.

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