Fisco e contabilità

Comuni, la manovra riparte da oneri concessori e personale

Fondo crediti di dubbia esigibilità e perequazione più leggeri dal 2018, insieme alla semplificazione del documento unico di programmazione per i Comuni fino a 5mila abitanti. Sono le modifiche più significative per i bilanci di previsione degli enti locali dopo il passaggio al Senato del disegno di legge. Non è invece ancora chiusa la partita sull’utilizzo degli oneri di urbanizzazione per la parte corrente, che potrebbe dunque riaprirsi alla Camera insieme a un innalzamento fino a quota 5mila abitanti del turn over pieno oggi previsto per gli enti fino a 3mila.

Il documento unico di programmazione
Poiché la semplificazione del Dup è rinviata a un decreto del ministero dell’Economia da approvare entro il 30 aprile, per il preventivo 2018-20 gli enti dovranno continuare ad applicare le norme oggi in vigore.
Il Dup costituisce il presupposto indispensabile per l’approvazione del bilancio di previsione, rispetto al quale deve esserne verificata la coerenza, e si compone della sezione strategica e di quella operativa. Quest’ultima deve contenere la programmazione triennale dei lavori pubblici, il piano del fabbisogno di personale e il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari. Nella sezione operativa deve essere anche compreso, per la prima volta, il programma biennale degli acquisti di forniture e servizi di importo unitario pari o superiore a 40mila euro.
L’obbligo di accantonamento minimo a fondo crediti dubbia esigibilità, dopo le modifiche approvate, si riduce al 75% (invece dell’ 85%) per il 2018, all’85% nel 2019 (era il 100%) e al 95% nel 2020. L’avvio a regime slitta dunque di due anni, al 2021.
In assenza di ulteriori deroghe, dal 2018 eventuali economie derivanti dalla rinegoziazione dei mutui non potranno essere destinate al finanziamento della spesa corrente.

La gestione di cassa
Da porre sotto attenzione anche la gestione di cassa. Dal 2018, salvo deroghe dell’ultim’ora, dovrebbe tornare a regime la regola sull’utilizzo dell’ anticipazione di tesoreria, disciplinata all’articolo 222 del Tuel, secondo cui il limite massimo erogabile è pari ai tre dodicesimi (nel 2017 è pari a cinque dodicesimi) delle entrate accertate nel penultimo anno precedente ai primi tre titoli di bilancio. La manovra interviene poi in tema di tesoreria unica, con la proroga di ulteriori quattro anni, fino al 31 dicembre 2021, del termine di sospensione del sistema di tesoreria mista, disciplinato dall’articolo 7 del Dlgs 279/97 e in seguito modificato dall’articolo 77-quater, comma 7, del Dl 112/2008.
L’esigenza infine di presidiare gli equilibri finanziari per ognuno degli anni di previsione impone la contabilizzazione separata delle entrate e delle spese non ricorrenti. Sono sempre da considerare non ricorrenti, affermano i nuovi principi contabili, le entrate riguardanti le donazioni, sanatorie, abusi edilizi e sanzioni, i condoni, i gettiti derivanti dalla lotta all’evasione tributaria, le entrate per eventi calamitosi, le alienazione, le accensioni di prestiti e i contributi agli investimenti, a meno che non siano espressamente definiti «continuativi» dal provvedimento o dalla norma che ne autorizza l’erogazione. Sul fronte della spesa, si considerano non ricorrenti le spese per consultazioni elettorali o referendarie locali, i ripiani di disavanzi pregressi di aziende e società e gli altri trasferimenti in conto capitale, gli eventi calamitosi, le sentenze esecutive e atti equiparati, gli investimenti diretti e i contributi agli investimenti.
Molti enti stanno procedendo per far approvare la manovra di bilancio al consiglio entro prossimo 31 dicembre al fine di poter beneficiare, se in linea con gli obiettivi del pareggio di bilancio, della semplificazione dei vincoli di spesa relativi a spese per studi e consulenze, rappresentanza, pubblicità, pubbliche relazioni, convegni, sponsorizzazioni e formazione.

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