Fisco e contabilità

Su mobili e arredi tetto di spesa flessibile

di Amedeo Di Filippo

Gli enti locali possono bypassare il limite di spesa per l'acquisto di mobili e arredi se riescono a compensare la riduzione con altre voci mantenendo invariati i saldi complessivi. Lo afferma la sezione regionale per la Liguria della Corte conti con la deliberazione n. 89/2017.

La questione
Il quesito scaturisce dalla corretta interpretazione del comma 141 della legge n. 228/2012, che vincola la spesa per l'acquisto di mobili e arredi, se non destinati all'uso scolastico e dei servizi all'infanzia, salvo che l'acquisto sia funzionale alla riduzione delle spese connesse alla conduzione degli immobili, per un ammontare superiore al 20% di quella sostenuta in media negli anni 2010 e 2011. La violazione è valutabile ai fini della responsabilità amministrativa e disciplinare dei dirigenti.
Si chiede alla sezione se vi siano possibilità di derogare a dette disposizioni nel caso in cui si renda necessario a causa dell'arrivo di un nuovo dipendente che, per le caratteristiche del suo lavoro, abbia bisogno di una stanza autonoma.

La posizione della Corte
Nel parere, la sezione Liguria ripercorre l'orientamento – espresso anche dalla Corte costituzionale – secondo cui il comma 141 non ha stabilito in maniera vincolante le voci di spesa su cui operare le riduzioni, ma ha introdotto un limite complessivo che lascia agli enti la facoltà di operare eventuali compensazioni tra le varie poste, in sede di allocazione delle risorse, purché si mantengano invariati i saldi complessivi. Così operando, afferma, «si riesce a garantire i risparmi attesi senza compromettere il buon andamento dei servizi, salvaguardando, al tempo stesso, gli ambiti di autonomia finanziaria e operativa attribuiti agli enti locali».
I magistrati contabili propongono questo percorso:
a) quantificare il risparmio complessivo derivante dall'applicazione delle diminuzioni previste dalle varie voci di spesa;
b) individuare il tetto massimo di spesa complessivamente sostenibile;
c) ripartire la somma a disposizione tra le varie voci in relazione alle scelte discrezionali e ai bisogni specifici dell'ente.
Solo in questo modo – anzi, «solo seguendo questo procedimento», nei termini in cui si esprime la sezione – il singolo ente potrà effettuare acquisti di mobili e arredi per un ammontare superiore al 20% previsto dalla legge.

Limiti alle spese
Sulla stessa materia si è recentemente espressa la sezione Puglia con la deliberazione n. 140/2017, che ha preso posizione circa il fatto che le norme limitative della spesa sono circoscritte al 2016 e quindi non più vigenti per l'esercizio 2017.
I giudici hanno confermato questa interpretazione, considerando che la norma del 2012 ha questa estensione temporale e che anzi l'articolo 10, comma 3, del Dl n. 210/2015 ne ha escluso l'applicazione per gli enti locali anche per il 2016. Purtuttavia, osservano che, seppure il limite di spesa per l'acquisto di mobili e arredi non è vigente, l'ente locale dovrà valutare la piena compatibilità di tale tipologia di spesa con la complessiva situazione finanziaria e patrimoniale e, in caso d'acquisto, applicare correttamente la disciplina prevista dall'allegato 4/3 al Dlgs n. 118/2011 in tema di contabilità economico-patrimoniale.

La deliberazione della Corte dei conti per la Liguria n. 89/2017

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