Fisco e contabilità

Il calcolo del Tfs/Tfr dopo l'armonizzazione contabile degli enti territoriali

di Filippo Forest (*) - Rubrica a cura di Ancrel

Con riferimento alla tematica relativa alla modalità di contabilizzazione del trattamento di fine servizio e del trattamento di fine rapporto, si rileva che la Commissione Arconet su proposta della Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale per la contabilità e finanza pubblica, si è recentemente occupata della problematica relativa a tale modalità nell'ambito della contabilità finanziaria degli enti territoriali.
Dapprima, tale proposta è stata definita nell'ambito del gruppo di lavoro presso la Rgs-Igecofip con la finalità di predisporre i principi contabili delle amministrazioni pubbliche soggette al Dlgs 31 maggio 2011 n. 91.
Nel mese di giugno 2017, al fine di armonizzare i suddetti principi con quelli applicabili agli enti territoriali, la proposta di contabilizzazione del Tfs/Tfr, con particolare riguardo ai casi in cui l'ente eroga direttamente il trattamento di fine rapporto al beneficiario, è stata posta all'ordine del giorno di alcune sedute della Commissione Arconet delle quali si rappresenta di seguito una sintesi dei verbali con le decisioni assunte in proposito.

Le decisioni
La proposta della Rgs-Igecofip, che individuava anche le voci del piano dei conti interessate, era presentata nel rispetto del principio contabile generale della prudenza, esplicitando l'obbligo di effettuare un accantonamento contabile per il Tfr, anche in contabilità finanziaria, nei casi in cui l'ente eroghi direttamente il Tfr.
In particolare, nel piano dei conti finanziario, tra le spese per redditi da lavoro dipendente, si proponeva di inserire due distinte voci, per la registrazione della spesa concernente il versamento dei contributi all'Inps per il Tfr (voce già presente nel piano dei conti) e per l'accantonamento annuale al Tfr per il personale, nel caso in cui l'ente eroghi direttamente il Tfr.
Le voci del piano dei conti sarebbero dovute essere le seguenti:
a) U.1.01.02.01.003 – Contributi per indennità di Fine rapporto erogati tramite Inps (nel Glossario si sarebbe specificata la definizione: Erogazioni correlate a contributi per indennità di fine rapporto versati dai datori di lavoro ai sistemi di sicurezza sociale e agli altri sistemi di assicurazione)
b) U.1.01.02.01.004 - Contributi per indennità di Fine rapporto erogata direttamente dal datore di lavoro (nel Glossario si sarebbe specificata la definizione: Erogazioni correlate a contributi per indennità di fine rapporto accantonati al Fondo Tfr).
La voce di cui alla lettera b), non avrebbe potuto essere oggetto di impegno e di pagamento e le economie sarebbero dovute confluire nel risultato di amministrazione come quota annuale dell'accantonamento al Tfr.
Il codice U.1.01.02.02.003 – Indennità erogate direttamente dal datore di lavoro sarebbe stato cancellato, in quanto sostituito dal codice di cui alla lettera b).
Per l'erogazione della liquidazione al dipendente che va in pensione nel Piano dei conti finanziario tra i trasferimenti correnti a famiglie, si sarebbero previste due voci:
a) U 1.04.02.01.002 - Liquidazioni per fine rapporto di lavoro erogate direttamente dal datore di lavoro - già prevista nel vigente piano dei conti, destinata ad essere utilizzata dagli enti, quando pagano il Tfr;
b) U.1.04.02.01.007 - Liquidazioni per fine rapporto di lavoro erogate tramite INPS – destinata ad essere utilizzata solo dall'Inps.
I rappresentanti delle Regioni, asserendo che l'accontamento annuale richiesto avrebbe peggiorato i saldi tra entrate finali e spese finali limitando così la relativa capacità di spesa, si riservavano di verificare gli impatti della proposta di modifica del principio contabile, con riferimento al rispetto del vincolo di finanza pubblica che impone di garantire un saldo non negativo tra entrate finali e spese finali.
Nella riunione successiva, le Regioni evidenziavano le criticità derivanti dalla disciplina del pareggio di bilancio prevista dall'articolo 9 della legge n. 243 del 2012 e in particolare, osservavano che l'operazione di accantonamento al Tfr avrebbe comportato la necessità di una doppia copertura delle spese:
1) nell'esercizio in cui è effettuato l'accantonamento al Tfr, nei casi in cui tale spesa è a carico dell'ente e non dell'Inps;
2) nell'esercizio in cui l'accantonamento è utilizzato per pagare il Tfr, in quanto l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione non rileva ai fini del saldo tra entrate finali e spese finali previsto dal pareggio.

Le osservazioni
Al riguardo, i rappresentanti della Ragioneria generale dello Stato osservavano in primo luogo che il principio contabile generale della prudenza già impone agli enti l'obbligo di effettuare gli accantonamenti di bilancio per le spese future, compresa quindi la spesa per il Tfr a carico dell'ente. Pertanto l'obbligo di effettuare gli accantonamenti contabili al Tfr già sussiste come principio generale nell'ordinamento contabile definito dal Dlgs 118/2011.
Proseguiva la Ragioneria generale dello Stato sostenendo che la doppia copertura paventata dalle Regioni è solo apparente, in quanto nell'esercizio in cui è effettuato, l'accantonamento al fondo Tfr non rileva ai fini del pareggio e richiede solo la copertura contabile, mentre nell'esercizio in cui l'accantonamento è utilizzato, la spesa per il Tfr non richiede una nuova copertura contabile ma solo quella in termini di spazi finanziari, necessaria ai fini del pareggio.
In assenza dell'accantonamento invece, nell'esercizio in cui l'ente effettua il pagamento per il Tfr a proprio carico, tale spesa deve trovare sia la copertura contabile che la copertura in termini di spazi finanziari. Gli effetti sostanziali, ai fini del pareggio, sono costituiti dalla differenza tra la spesa per il Tfr e l'accantonamento al Tfr.
In ogni caso però tutti gli accantonamenti contabili sono soggetti alla disciplina del pareggio di bilancio, e producono i medesimi effetti descritti dalle Regioni per il Tfr. Pertanto l'accantonamento al Tfr deve avere il medesimo trattamento contabile degli altri accantonamenti.
Considerato quanto emerso dal dibattito, la Commissione Arconet condivideva la proposta delle Regioni di non modificare i principi contabili vigenti per quanto riguarda l'accantonamento al Tfr, fermo restando l'impegno ad adeguare il piano dei conti integrato alle modifiche che saranno decise per il piano dei conti integrato generale delle amministrazioni pubbliche, come previsto dall'articolo 4, comma 7-ter, del Dlgs 118/2011.
Alla luce di quanto deciso dalla Commissione Arconet permangono perplessità, nell'ambito della contabilità finanziaria, circa l'esigenza o meno di contabilizzare, in sede di bilancio di previsione, oltre agli stanziamenti in termini di competenza e cassa per far fronte alle liquidazioni Tfs/Tfr dei dipendenti che vanno in pensione nell'arco del triennio, anche gli accantonamenti Tfs/Tfr pregressi e maturandi del personale che si prevede rimanga in servizio.

Lo schema delle operazioni
Tuttavia, in osservanza al principio della prudenza, parrebbe adeguato, in sede di previsione di bilancio, operare secondo il seguente schema:
1) stimare i valori dell'ammontare complessivo del TFS/TFR al 31 dicembre di ogni annualità al lordo e al netto dei contributi previdenziali versati;
2) predisporre/aggiornare un prospetto almeno decennale delle previsioni di pensionamento del personale dipendente con i valori previsionali delle indennità lorda e netta da liquidare;
3) inserire in bilancio di previsione la quota annuale relativa ai pensionamenti ordinari che si prevede di liquidare;
4) inserire in bilancio di previsione nell'ambito della missione - fondi e accantonamenti - la quota di accantonamento Tfs/Tfr che matura annualmente. Tali accantonamenti dovrebbero avere luogo fintanto che l'ammontare dell'avanzo, da vincolare per finalità di liquidazione Tfs/Tfr, sia equivalente all'ammontare del debito stimato per Tfs/Tfr a carico dell'ente, come sarà possibile evincere, per ogni annualità di riferimento, dal prospetto delle previsioni di pensionamento. Appare del tutto evidente che tale accantonamento non contempla anche il pregresso maturato e ciò, al fine di rendere indisponibili e accantonate in avanzo vincolato, in modo prudenziale, una quantità di risorse finanziare che abbia un impatto ragionevole sul bilancio.

(*) Revisore Regione Trentino Alto Adige

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