Fisco e contabilità

Split payment, compensazione ammessa

Una società controllata da un ente locale che ha accumulato nel corso dei primi sei mesi del 2017 un ingente credito Iva, essendo divenuta dal 1° luglio a soggetta a split payment, può utilizzare il credito ed evitare di versare l’imposta? La domanda è stata posta da un lettore sulla casella ilmiogiornale@ilsole24ore.com e riguarda anche la scadenza del 18 dicembre.

Le scadenze
Le società soggette al regime dello split payment, entro il 18 dicembre 2017, trascorso il periodo di moratoria concesso dal decreto 27 giugno 2017, provvedono al versamento dell’Iva relativa alle fatture di acquisto, emesse dopo il 1° luglio 2017 per le quali l’esigibilità si sia verificata dalla stessa data fino al 30 novembre 2017. Dal dicembre 2017 la tempistica entrerà nel periodo di normalità con obbligo di versamento entro il 16 gennaio 2018, per i contribuenti mensili, e così per i periodi successivi in riferimento all’Iva divenuta esigibile nel mese precedente, o in riferimento alla ricezione della fattura ovvero al momento della registrazione della medesima, secondo le diverse modalità stabilite dall’articolo 3 del decreto 23 gennaio 2015.

Le modalità di versamento
Il versamento può essere effettuato sulla base delle indicazioni e modalità illustrate nella risoluzione n. 139/E e nella la circolare n. 27/E/2017 provvedendo con modello F24, codice 6041, senza possibilità di compensazione, e dandone evidenza nei registri Iva. In alternativa al pagamento diretto l’articolo 5, comma 1 del decreto 23 gennaio 2015 consente di assolvere l’Iva nelle liquidazioni periodiche Iva mensili o trimestrali. Ciò comporta l’annotazione delle fatture di acquisto nei registri fatture e corrispettivi, oltre che nel registro acquisti per esercitare la detrazione, entro il giorno 15 del mese successivo a quello in cui l’Iva è divenuta esigibile, con riferimento al mese precedente.
Quindi, ad esempio, nel caso di una società controllata da un ente locale che è entrata nel regime della scissione dei pagamenti a decorrere dalle fatture emesse a partire dal 1° luglio 2017, per effetto dell’articolo 1 del Dl 50/2017, qualora questa avesse avuto e abbia solo clienti (o in prevalenza) Pa si sarebbe trovata nel dover operare cessioni in regime split payment, in via esclusiva o quasi, fino al 30 giugno 2017. La circostanza avrebbe sicuramente avuto l’effetto di generare nella gestione Iva della società un ingente credito Iva al netto di compensazioni e rimborsi prioritari.
È evidente che la medesima società pubblica, rientrando dal 1° luglio 2017 nella disciplina split payment, per rispettare le regole dell’articolo 17-ter del Dpr 633/1972 in qualità di cessionario, non si troverebbe più nella situazione di dover corrispondere ai propri fornitori l’Iva sugli acquisti, ma dovrebbe però provvedere al versamento all’erario. Sicuramente la possibilità di provvedere alla registrazione degli acquisti in esame nel registro delle fatture oltre che in quello degli acquisti garantirebbe alla società il regolare assolvimento dell’Iva sugli acquisti e al tempo stesso la possibilità di escluderne il materiale versamento all’erario, con progressivo smaltimento del credito Iva accumulato fino al 30 giugno 2017, ripristinando così il regime di neutralità dell’imposta senza sfalsamento temporale fra esercizio del diritto alla detrazione e assolvimento dell’Iva a favore dell’erario.

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