Fisco e contabilità

Preventivi 2018, doppio vincolo per gli oneri di urbanizzazione

di Daniela Ghiandoni ed Elena Masini

Con il bilancio di previsione 2018-2020, i Comuni dovranno fare i conti con le nuove regole per l'utilizzo degli oneri di urbanizzazione contenute nell'articolo 1, comma 460, della legge 232/2016. Dopo anni di norme spot, il legislatore volta pagina e introduce una disciplina a regime, destinata a limitare in maniera significativa il raggio d'azione delle amministrazioni.

La disciplina fino al 31 dicembre
L'articolo 1, comma 737, della legge 208/2015 in vigore fino alla fine dell'esercizio 2017, in deroga all'obbligo di finalizzare le entrate in conto capitale al finanziamento degli investimenti, dava la possibilità ai Comuni di impiegare integralmente gli oneri di urbanizzazione per spese di manutenzione ordinaria del patrimonio, del verde e delle strade. Sono molti gli enti che in questi anni si sono avvalsi di questa facoltà, allentando in questo modo le tensioni di un bilancio sempre più difficile da pareggiare, soprattutto in parte corrente, a causa della contrazione delle entrate e della costante tendenza espansiva delle spese. Di scarsa utilità invece era la previsione che consentiva di destinare quegli oneri a spese di progettazione delle opere pubbliche, in quanto la loro natura di spesa di investimento inserita nel quadro tecnico-economico di un'opera già ne ammetteva il finanziamento attraverso gli oneri senza necessità di una specifica deroga.

Le nuove regole dal 2018
A partire dal 1° gennaio 2018 cambiano le regole di impiego degli oneri di urbanizzazione, che in forza del comma 460 della legge 232/2016 torneranno – senza più alcuna limitazione temporale – a essere vincolati esclusivamente per:
• realizzazione e manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria;
• risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici e nelle periferie degradate;
• interventi di riuso e di rigenerazione;
• interventi di demolizione di costruzioni abusive;
• acquisizione e realizzazione di aree verdi destinate a uso pubblico;
• interventi di tutela e riqualificazione dell'ambiente e del paesaggio, anche ai fini della prevenzione e della mitigazione del rischio idrogeologico e sismico e della tutela e riqualificazione del patrimonio rurale pubblico;
• interventi volti a favorire l'insediamento di attività di agricoltura nell'ambito urbano.
Si tratta di un ventaglio di opzioni diversificato ma di limitata applicazione concreta, fatta eccezione per le opere di urbanizzazione primaria (quali strade e parcheggi, acquedotto, fognatura e depurazione, rete elettrica, rete gas, rete telefonica, pubblica illuminazione, verde attrezzato, cimiteri) e secondaria (quali asili nido, scuole materne e dell'obbligo, mercati di quartiere, delegazioni comunali, chiese ed altri edifici religiosi, impianti sportivi, centri sociali e attrezzature culturali e sanitarie, ree verdi di quartiere). In relazione a queste opere, gli enti possono destinare gli oneri – oltre che alla realizzazione ex novo – anche a interventi sia di manutenzione ordinaria che straordinaria.

Il collegato fiscale
Con l'emendamento alla legge di conversione del decreto legge 148/2017 (collegato fiscale) approvato dal Senato il 16 novembre scorso, è stato modificato il comma 460 della legge 232/2016 e inserite, tra gli interventi finanziabili con gli oneri di urbanizzazione, anche le spese di progettazione a prescindere dall'opera a cui sono finalizzate. La problematica del finanziamento della progettazione ora è riconducibile all'introduzione dei nuovi livelli di progettazione previsti dal nuovo articolo 23 del codice dei contratti, che prevede un rafforzamento delle attività propedeutiche all'inserimento dell'opera nel piano delle opere pubbliche, non finanziabili all'interno del Qquadro tecnico-economico (studi di fattibilità tecnico-economica e studio delle progettazioni alternative). Questa facoltà, quindi, potrà essere utilizzata proprio per garantire il finanziamento di questa parte di progettazione che si presenta ora finanziariamente impegnativa, avendo assorbito buona parte delle attività che prima erano ricomprese nei progetti definitivi/esecutivi.

Le conseguenze per gli enti
Immediate e significative sono le conseguenze per i Comuni. Innanzitutto viene limitata la libertà d'azione, in quanto gli enti non potranno più decidere di utilizzare gli oneri per la totalità delle spese di investimento ma solo per quelle contemplate dal comma 460. Fuoriescono quindi dagli interventi finanziabili gli automezzi e le autovetture, i mobili e gli arredi, le attrezzature informatiche, per i quali dovranno essere individuate nuove fonti di finanziamento, non facili da reperire. Allo stesso modo gli enti potranno dirottare gli oneri sul fronte della spesa corrente limitatamente alle spese di manutenzione ordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria. Scompaiono, quindi, voci di spesa storicamente finanziabili come le manutenzioni degli impianti e attrezzature, degli automezzi, del sistema informativo, eccetera.
Inoltre le entrate derivanti da oneri di urbanizzazione torneranno a essere vincolate non solo in termini di competenza ma anche di cassa. Sarà quindi necessario determinare, alla data del 1° gennaio 2018, le consistenze vincolate di tali risorse, così da rispettare i nuovi vincoli, istituendo un apposito codice di cassa vincolata da indicare negli ordinativi informatici.

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