Fisco e contabilità

L'area edificabile di pertinenza del fabbricato industriale è soggetta all'Ici/Imu

di Ulderico Izzo

Con l’ordinanza n. 26461/2017, la Sezione V della Suprema Corte di Cassazione ha espresso il principio di diritto in base al quale in tema di Ici e, oggi anche per l’Imu, sussiste l’assoggettabilità passiva dell’area edificabile pertinenziale di un fabbricato industriale (nel caso di specie area adibita al transito degli autocarri).

Il fatto
Un comune lombardo notificava al contribuente l’avviso di accertamento Ici, con il quale richiedeva il pagamento dell’imposta per un’area edificabile annessa al fabbricato industriale.
Il primo giudice di merito, compulsato dal contribuente, accoglieva il ricorso, cosa che veniva confermata in sede di appello. La Commissione tributaria regionale Lombardia, nel ritenere che l’area fosse una pertinenza dell’immobile industriale, dichiarava che la stessa non poteva essere soggetta all’imposta comunale, in applicazione dell’articolo 2 del Dlgs n. 504/92.
L’ente impositore insisteva ad affermare la propria tesi, avallata dal giudice di legittimità con la decisione in rassegna, la quale riforma integralmente la sentenza della Ctr, cassata senza rinvio.

La decisione
Con l’ordinanza in rassegna la Corte di Cassazione pone in evidenza la corretta interpretazione del presupposto impositivo dell’imposta in questione.
L’articolo 2 del Dlgs n. 504/1992, infatti, esclude l'autonoma tassabilità delle aree pertinenziali, perché fonda l'attribuzione della qualità di pertinenza sul criterio fattuale e cioè sulla destinazione effettiva e concreta della cosa al servizio o ornamento di un'altra, secondo la relativa definizione contenuta nell'articolo 817 Cc.
La Corte applica, nel caso di specie, un costante indirizzo giurisprudenziale secondo il quale, in tema di Ici, è esclusa l'autonoma tassabilità di area pertinenziale ad un fabbricato ove ricorrano i presupposti oggettivi e soggettivi di cui all'articolo 817 Cc, ovvero l’effettivo asservimento della stessa all'immobile principale, restando irrilevante il regime di edificabilità attribuito dallo strumento urbanistico all'area pertinenziale

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