Fisco e contabilità

Non paga l’Imu l’edificio in comodato a un ente non profit

Ha diritto all’esenzione Imu l'ente ecclesiastico che concede in comodato un immobile a un altro ente ecclesiastico per svolgervi attività didattiche. Ad affermare questo principio è la Ctp di Reggio Emilia con la sentenza n. 271/2/2017 depositata il 25 ottobre scorso (presidente e relatore Montanari).

La vicenda

Il ricorso traeva origine dal diniego al rimborso dell’imposta chiesto al Comune di Reggio Emilia da un ente ecclesiastico civilmente riconosciuto. In particolare, l’ente aveva concesso in comodato d’uso un proprio immobile ad un altro ente ecclesiastico che lo utilizzava per attività didattiche non commerciali.
L’ente proprietario ha ritenuto applicabile l’esenzione Imu, prevista dall’articolo 7, comma 1, lettera i) del Dlgs 504/1992, richiedendo così l’imposta versata. Secondo tale norma sono esenti gli immobili posseduti da enti non profit destinati esclusivamente allo svolgimento, con modalità non commerciali, di alcune attività, tra cui quelle didattiche.
Il Comune negava la restituzione delle somme, sostenendo che, secondo la giurisprudenza di legittimità (sentenza 14913/2016), affinché possa essere riconosciuta l’esenzione è necessaria la coincidenza tra possessore e utilizzatore dell’immobile.

Il ricorso e la decisione

L’ente faceva ricorso in Ctp evidenziando che ha rilevanza solo il profilo oggettivo, cioè la destinazione effettiva dell’immobile.
La Ctp ha ritenuto fondato il ricorso. Il collegio ha rilevato che se da una parte il presupposto dell’Imu è «il possesso di immobili» (articolo 13, comma 2, Dl 201/2011), dall’altra, l’articolo 7, comma 1, lettera i), per il riconoscimento dell’esenzione, richiede solo che l’immobile sia destinato allo svolgimento di alcune specifiche attività non commerciali.
Dalla lettura combinata delle due disposizioni, pertanto, non emerge la necessità che sussista la coincidenza tra chi “possiede” l’immobile e chi lo “utilizza” per le attività esenti.
Tale conclusione non contrasta con la giurisprudenza di legittimità, in parte citata dal Comune. Si tratta, infatti, di fattispecie in cui il bene viene utilizzato dal possessore per finalità economiche produttive di reddito e non per svolgimento di compiti istituzionali, come ad esempio, locazioni ad altro ente (si vedano tra le altre, le sentenze della Cassazione 12495/2014, 7395/2012 e 14094/2010) o di concessione di beni demaniali (Cassazione, 15025/2015).
In conclusione, quindi, secondo la Ctp, nel caso concreto spetta il rimborso in quanto:
•ente possessore ed ente utilizzatore sono entrambi enti non profit;

• l’immobile è destinato esclusivamente allo svolgimento di attività didattiche con modalità non commerciali;

• il titolo di utilizzo del bene è il comodato che, per definizione è gratuito e, quindi, non crea effetti distorsivi sulla ratio agevolativa della norma.

La sentenza della Ctp di Reggio Emilia n. 271/2/2017

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