Fisco e contabilità

Consolidato, entro l’esercizio da individuare il gruppo amministrazione pubblica e l’area

di Elena Brunetto (*) - Rubrica a cura di Anutel

A decorrere dall'esercizio 2017 tutti gli enti locali saranno tenuti all'approvazione del bilancio consolidato, con i propri organismi partecipati. Infatti, dopo l'introduzione dell'obbligo per gli enti con popolazione superiore ai 5mila abitanti avvenuta con riferimento all'esercizio 2016 che ha portato all'approvazione del nuovo e importante documento contabile entro il 30 settembre 2017, l'adempimento viene da quest'anno esteso anche alle amministrazioni di minori dimensioni.
Occorre pertanto attivarsi rapidamente in quanto, nonostante il termine del 30 settembre 2018 per l'approvazione, il Dlgs n.118/2011 così come modificato dal Dlgs n. 126/2014 e in particolare il principio contabile applicato relativo appunto al Bilancio consolidato di cui all'Allegato 4/4 a tale decreto, prevede l'obbligo per gli enti di avviare entro il termine del esercizio diverse attività propedeutiche alla predisposizione del bilancio medesimo.

La prima scadenza
La norma prevede infatti una prima scadenza, il 31 dicembre dell'anno di riferimento, entro la quale l'ente deve adottare apposita deliberazione per l'individuazione del Gruppo amministrazione pubblica (Gap) e l'individuazione, all'interno del Gruppo, dei soggetti facenti parte dell'area di consolidamento.
Si tratta quindi di un adempimento al quale gli enti con popolazione inferiore ai 5mila abitanti, che si erano avvalsi della facoltà di rinvio concessa dalla norma, dovranno adempiere per la prima volta, ma che deve coinvolgere anche chi ha già provveduto all'adempimento nel precedente esercizio.
L'individuazione del Gap e dell'area di consolidamento infatti deve essere annualmente rivista e aggiornata, sia in funzione di eventuali modifiche interne all'Ente intervenute nel corso dell'esercizio, sia in funzione delle modifiche normative introdotte.
A tal fine in particolare si evidenziano le novità introdotte dal Dm 11 agosto 2017 di modifica del principio contabile, che intervengono sia nella definizione dell'area di consolidamento 2017, sia modificando i parametri di irrilevanza a decorrere dall'esercizio 2018.

Le novità
Relativamente al bilancio consolidato 2017 infatti, il suddetto Dm prevede che «… A decorrere dall'esercizio 2017 sono considerati rilevanti gli enti e le società totalmente partecipati dalla capogruppo, le società in house e gli enti partecipati titolari di affidamento diretto da parte dei componenti del gruppo, a prescindere dalla quota di partecipazione».
La modifica introdotta appare rilevante, in quanto gli enti dovranno obbligatoriamente includere gli organismi partecipati al 100%, anche nel caso in cui i valori di bilancio di tali soggetti rispetto ai medesimi valori del bilancio dell'Ente presentino quote di incidenza inferiori al 10%.
Inoltre, al fine dell'individuazione delle società in house che dovranno essere obbligatoriamente inserite nell'area di consolidamento a prescindere dalla quota di partecipazione, si ritiene che gli enti non possano che riferirsi a quanto esplicitato nell'atto di ricognizione delle partecipazioni possedute che le amministrazioni medesime hanno di recente predisposto e approvato, entro il termine del 30 settembre 2017, in attuazione dell'articolo 24 del Dlgs 19 agosto 2016 n. 175 - Testo unico in materia di Società a partecipazione pubblica (Tusp) - come integrato e modificato dal decreto legislativo 16 giugno 2017 n. 100.
L'analisi già effettuata in tale contesto per le società, dovrà ora essere estesa anche agli altri enti partecipati, al fine di evidenziare tra questi i soggetti titolari di affidamento diretto da parte dei componenti del gruppo.
Si ricorda inoltre che l'elenco che definisce i soggetti compresi nel bilancio consolidato dovrà essere tempestivamente trasmesso a ciascuno degli enti inseriti, al fine di consentire a tutti i componenti del gruppo di conoscere con esattezza l'area del consolidamento, contestualmente alle necessarie direttive per i necessari allineamenti delle contabilità del gruppo.

Le altre modifiche
A decorrere poi dall'esercizio 2018, il più volte citato Dm 11 agosto 2017, ha introdotto ulteriori modifiche in particolare in merito all'abbassamento delle soglie di irrilevanza, prevedendo che l'incidenza dei valori di bilancio degli organismi inclusi nel Gap rispetto ai valori dell'Ente possa consentire l'esclusione dal perimetro di consolidamento nel caso di quote inferiori al 3%, introducendo inoltre che la valutazione di irrilevanza debba essere formulata sia con riferimento al singolo ente o società, sia all'insieme degli enti e delle società ritenuti scarsamente significativi.
In particolare dal 2018 la sommatoria delle percentuali dei bilanci singolarmente considerati irrilevanti dovrà presentare, per ciascuno dei parametri considerati, un'incidenza inferiore al 10% rispetto alla posizione patrimoniale, economica e finanziaria della capogruppo.
Se tali sommatorie presenteranno un valore pari o superiore al 10%, l'Ente dovrà individuare i bilanci dei soggetti singolarmente irrilevanti da inserire nel bilancio consolidato, fino a ricondurre la sommatoria delle percentuali dei bilanci esclusi per irrilevanza a una incidenza inferiore al 10 per cento.

(*) Componente Osservatorio tecnico Anutel – Docente Anutel

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