Fisco e contabilità

Le nuove «promozioni» non cambiano i conti del fondo accessorio

di Arturo Bianco

Gli oneri per le progressioni economiche non devono incidere né sulla determinazione del tetto del fondo per la contrattazione decentrata né sulla sua riduzione per la diminuzione del personale; questo principio si deve applicare tanto negli enti che continuano a includere gli oneri per le progressioni nel fondo, tanto in quelli che detraggono dal fondo questi costi.
A spiegarlo è la circolare della Ragioneria Generale dello Stato n. 30/2017. La circolare è rivolta a tutte le Pa, e vuole che siano garantiti gli stessi effetti sui fondi a prescindere dalla modalità di calcolo del finanziamento delle progressioni.

Due metodi diversi
Va ricordato che il contratto collettivo del 31 marzo 1999 prevede che nel comparto Regioni ed enti locali le progressioni economiche siano finanziate dal fondo, che quindi deve essere considerato al lordo di questi oneri; ma molte amministrazioni le finanziano con oneri di bilancio, ovviamente inclusi nella spesa del personale, avendo prima detratto dal fondo - che quindi va considerato al netto - le risorse. Questo diverso metodo non produce effetti diversi in quanto le progressioni economiche determinano un aumento del trattamento economico fondamentale.

Il calcolo al lordo...
Nelle amministrazioni che calcolano le progressioni economiche entro il fondo, quindi al lordo, non vi sono problemi né per la diminuzione del fondo per la riduzione del personale, né per la utilizzazione dei risparmi determinati dalle cessazioni di dipendenti che godevano delle progressioni, né per il finanziamento delle nuove. Infatti, in tutti i casi le relative risorse sono già comprese nel fondo e gli effetti delle cessazioni e delle attribuzioni di nuove progressioni sono l'aumento o la diminuzione delle risorse disponibili per la contrattazione.

...e quello al netto
Nelle amministrazioni che calcolano tali risorse al di fuori del fondo, quindi al netto, occorre garantire che il taglio per la diminuzione del personale sia operato in modo proporzionale sia sul fondo sia sulle risorse per le progressioni economiche. E ancora che, nel caso di cessazione di dipendenti che ne fruivano, queste risorse rientrano nel fondo e vanno ad incidere sul suo tetto, che deve essere stato calcolato conteggiando sia il fondo che queste risorse. E infine, per il finanziamento delle nuove progressioni occorre garantire che esse siano detratte dal fondo, in modo che la somma dello stesso e degli oneri per le nuove progressioni non superi il tetto del fondo da assumere come base di riferimento, cioè a partire dal 2017 quello dell'anno 2016.

La circolare della Ragioneria dello Stato n. 30/2017

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