Fisco e contabilità

Personale, fondo rischi per spese legali e incentivi: le massime della Corte dei conti in rassegna

di Marco Rossi

Pubblichiamo di seguito la rassegna con la sintesi del principio delle più interessanti pronunce delle sezioni regionali di controllo delle Corte dei conti depositate nel corso delle ultime settimane.

PERSONALE
Se l'ente decide di utilizzare autonomamente le prestazioni di un dipendente a tempo pieno presso altro ente locale al di fuori del suo ordinario orario di lavoro, la prestazione aggiuntiva andrà ad inquadrarsi necessariamente all'interno di un nuovo rapporto di lavoro a tempo parziale, i cui oneri dovranno essere computati ai fini del rispetto dei limiti di spesa imposti dall'articolo 9, comma 28, per la quota di costo aggiuntivo. Secondo quanto espressamente affermato dalla Sezione delle autonomie, «l'estrema sommarietà della fattispecie di cui al richiamato comma 557, della legge n. 311/2004 consente di integrare anche altre modalità di utilizzazione temporanea del lavoratore assimilabili, sul piano funzionale e della spesa, a forme di impiego precario».
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO DEL LAZIO - PARERE 2 OTTOBRE 2017 N. 59/2017

FONDO RISCHI PER SPESE LEGALI
In base alla disposizione di cui al punto 5.2 del Principio contabile applicato n. 4/2, è evidente che, in occasione, di un contenzioso occorre accantonare nel fondo rischi contenzioso una somma adeguata per l'eventuale soccombenza nel giudizio. Se poi l'ente è risultato soccombente sia in primo che in secondo grado (Tribunale e Corte di Appello) appare ancora più doveroso l'accantonamento delle somme nel suddetto fondo in quanto il rischio di soccombenza appare molto alto. Il debito derivante dalla sentenza (condanna che ha per oggetto le sole spese legali per il giudizio) determina dunque un debito fuori bilancio se non è stato disposto un accantonamento di somme nel fondo rischi.
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO DELLA LOMBARDIA - PARERE 6 OTTOBRE 2017 N. 265/2017

INCENTIVO ALLA PROGETTAZIONE E OMOGENEITÀ DEI DATI
La questione sottoposta alla Corte concerne la possibilità di includere nel limite del fondo 2015 le risorse destinate all'incentivo per funzioni tecniche anche se, in base all'interpretazione allora vigente, tali risorse erano da considerarsi fuori dei vincoli imposti al fondo. Nel caso prospettato, invece, non sussiste l'ipotesi di diversi criteri di contabilizzazione da ricondurre ad omogeneità poiché, per quanto considerato, manca il decisivo riferimento al “medesimo fatto gestionale ugualmente verificatosi in diverse annualità” in quanto le due tipologie di incentivi esaminate non sono pienamente sovrapponibili, come deliberato e confermato dai pronunciamenti della Sezione delle Autonomie nel formale esercizio della propria funzione nomofilattica. Va anche rimarcato, al riguardo, che risulterebbe singolare inserire, ora per allora, dei dati “virtuali” nel fondo per il 2015 attinenti un istituto, quello degli incentivi per funzioni tecniche, venuto ad esistenza giuridica solo nel 2016 e che l'esigenza, di rendere omogeneo il confronto fra i dati (anche se- come accennato- nel caso di specie tale esigenza non ricorre) non può comunque spingersi al punto di snaturare il valore precettivo della norma di riferimento.
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO DELL'EMILIA ROMAGNA - PARERE 12 OTTOBRE 2017 N. 152/2017

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