Fisco e contabilità

Così il consolidato misura il risultato per i soci di minoranza

di Daniela Ghiandoni e Elena Masini

ll bilancio consolidato degli enti territoriali sintetizza la situazione patrimoniale e il risultato economico degli enti e società del gruppo amministrazione pubblica che rientrano nel perimetro di consolidamento e, quindi, deve esporre i saldi e le operazioni realizzate tra questi soggetti e terzi.
A questo scopo, le quote di patrimonio netto e di risultato d'esercizio devono essere rettificate per effetto dell'eliminazione delle operazioni infragruppo e di quelle indicate nel principio contabile allegato n. 4/4 al Dlgs 118/2011. In caso di consolidamento con il metodo integrale, adottato quando l'ente capogruppo esercita il controllo, il patrimonio netto esposto nel passivo patrimoniale comprende anche la quota di pertinenza dei terzi. Per rendere evidente tale quota, nel bilancio consolidato deve essere esposto, come “di cui” del patrimonio netto totale, la quota di pertinenza dei soci dell'ente territoriale distintamente tra “Fondo di dotazione e Riserve di pertinenza di terzi” e “Risultato di esercizio di pertinenza di terzi”.

Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi
A questo proposito non è banale chiedersi quale siano i criteri da utilizzare per determinare le quote di pertinenza di terzi in caso di risultato di esercizio negativo. Riteniamo che due possano essere i metodi da adottare per esporre il «Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi» a seconda dell'entità delle perdite e degli impegni dei soci:
• va indicato un valore negativo, se la quota di perdita spettante ai terzi non eccede la loro quota di capitale, costituito da fondo di dotazione e riserve (cioè se nella sezione III dello Stato patrimoniale passivo il rigo «Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi è inferiore al “Fondo di dotazione e Riserve di pertinenza di terzi»);
• va indicato un valore positivo, se la quota spettante ai terzi eccede la loro quota di capitale costituito da fondo di dotazione e riserve (cioè se nella sezione III dello Stato patrimoniale passivo il rigo «Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi è superiore al “Fondo di dotazione e Riserve di pertinenza di terzi»). In questo caso, l'eccedenza del valore della perdita dovrà essere registrata a carico dell'ente capogruppo, a meno che i soci di minoranza non si siano impegnati a rifonderla.

L’invio alla Bdap
All'atto dell'invio del bilancio consolidato alla banca dati delle pubbliche amministrazioni (da effettuarsi non oltre 30 giorni dall'approvazione consiliare e comunque non oltre il prossimo 30 ottobre) i controlli formali di validità dovrebbero evidenziare un errore di quadratura – non bloccante - nel caso in cui il risultato economico attribuibile ai terzi si presenti negativo. Ferma restando l'acquisizione del file dal sistema e quindi l'assolvimento dell'obbligo ai fini assunzionali, l'ente dovrà dimostrare documentalmente la correttezza del dato inserito (conformemente alla regola prevista dal punto 4.3, del principio contabile all. n. 4/4).

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