Fisco e contabilità

Restano dubbi sulla riscossione spontanea delle entrate comunali

di Stefano Baldoni (*) - Rubrica a cura di Anutel

Ormai da qualche settimana è entrata in vigore la disposizione che obbliga i Comuni e gli altri enti locali a introitare direttamente sui propri conti le entrate versate spontaneamente dai contribuenti/utenti. Tuttavia l'applicazione della norma presenta numerosi elementi di incertezza che necessitano di un intervento chiarificatore.

La riscossione spontanea diretta
L'articolo 2-bis del Dl n. 193/2016, nell'intento di tutelare gli enti locali dai fenomeni di distrazione di somme da parte di soggetti privati, ha stabilito che, a decorrere dal 1° ottobre 2017 (come previsto dal Dl n. 244/2016), il versamento spontaneo delle entrate tributarie dei Comuni e degli altri enti locali deve essere effettuato direttamente sul conto corrente di tesoreria dell'ente impositore, o mediante il sistema dei versamenti unitari di cui all'articolo 17 del Dlgs n. 241/1997, o attraverso gli strumenti di pagamento elettronici resi disponibili dagli enti impositori. Il Dl n. 50/2017 ha poi aggiunto tra gli strumenti utilizzabili il conto corrente postale (articolo 35). Resta fermo l'uso esclusivo del modello F24 o dell'equivalente bollettino postale per l'Imu e la Tasi. Le entrate non tributarie devono essere versate con gli stessi strumenti di cui sopra, fatta eccezione per il modello F24.
La disposizione sopra indicata, stando alla sua lettera, sembra precludere qualsiasi possibilità di intervento nella riscossione spontanea delle entrate da parte di soggetti diversi dall'ente locale, fatta eccezione per Agenzia delle entrate riscossione, il nuovo soggetto pubblico concessionario nazionale della riscossione che ha sostituito dal 1° luglio Equitalia, comunque sempre abilitato a introitare le entrate locali (articolo 13 Dl n. 244/2016), previo apposito affidamento da parte dell'ente titolare (articolo 2 Dl n. 193/2016).

Problemi operativi
Ci sono tuttavia dei casi in cui il rigore della norma comporta effetti paradossali generando numerose complicazioni. Si pensi ai diritti di segreteria introitati per cassa dall'anagrafe comunale. Per pagare pochi centesimi di euro si dovrebbe costringere il cittadino a effettuare un ben più oneroso versamento sul c/c postale. In tale caso, seppure l'ente potrebbe attrezzarsi con sistemi elettronici di incasso, quali i Pos, il puntuale rispetto della norma porterebbe a costi gestionali particolarmente elevati. Tuttavia, come anche nel caso delle somme introitate direttamente dai dipendenti del Comune (si pensi alla Tosap nei mercati o alle affissioni giornaliere), a giustificazione del mantenimento dell'attuale sistema di incasso si può evidenziare come la disposizione dell'articolo 181 del Dlgs n. 267/2000 prevede negli enti locali la figura dell'incaricato interno della riscossione (agente contabile), designato con un provvedimento formale dell'amministrazione, il quale introita le somme e provvede al loro riversamento nei tempi previsti dal regolamento di contabilità dell'ente, peraltro non superiori a 15 giorni. La norma generale contenuta nell'articolo 2-bis del Dl n. 193/2016 non può intaccare la previsione dell'articolo 181 citato, in quanto in base all'articolo 1, comma 4, del medesimo Dlgs n. 267/2000 le norme di legge non possono introdurre deroghe al testo unico degli enti locali se non mediante espressa modificazione delle sue disposizioni. Modifica che in questo caso non è avvenuta.

Entrate non tributarie affidate a terzi
Altra questione concerne invece le entrate riscosse da soggetti terzi. La norma del Dl n. 193/2016 costituisce, almeno per la riscossione spontanea, una deroga implicita all'articolo 7, comma 2, lettera gg-septies, del Dl n. 70/2011, nella parte in cui prevede che il concessionario esterno della riscossione è tenuto a introitare le somme in conti a esso intestati, distinti per ogni ente gestito, provvedendo al successivo riversamento al netto del compenso a esso spettante. La norma dell'articolo 2-bis sembra precludere però la possibilità di qualsiasi intervento nella riscossione spontanea da parte di questi soggetti. Così, ad esempio, il concessionario dell'imposta comunale sulla pubblicità o del diritto sulle pubbliche affissioni non potrebbe introitare per cassa le somme riferite alla pubblicità temporanea o alle affissioni giornaliere, con l'assurdo di costringere il contribuente a effettuare bonifici o versamenti a mezzo c/c postale anche per importi esigui. Sarebbe opportuno prevedere un limite massimo di importo unitario fino al quale il concessionario può provvedere all'incasso diretto. Infatti in tale situazione anche l'istallazione di sistemi elettronici di pagamento si rivelerebbe particolarmente onerosa (in attesa della diffusione di sistemi elettronici anche per i micropagamenti).
Ancora peggio nel caso, ad esempio, della riscossione dei proventi dei parcheggi pubblici affidata a soggetti terzi, i quali non potrebbero più incassare le somme inserite nei parcometri.
Molto più spinosa è la questione delle entrate collegate all'erogazione di servizi affidati in concessione a terzi (ad esempio mense scolastiche, lampade votive, ecc.). In questo caso il soggetto concessionario del servizio introita direttamente le somme dagli utenti, importi che non transitano nel bilancio comunale stante il rapporto concessorio instaurato. Una rigorosa lettura della norma del Dl n. 193/2016 potrebbe far ritenere che il concessionario non possa più incassare gli importi delle entrate corrispettivo del servizio affidatogli, che dovrebbero tornare in capo al Comune. Anche se una tale situazione finisce inevitabilmente per snaturare il rapporto concessorio definito invece dall'articolo 165 del Dlgs n. 50/2016 come il rapporto in cui la maggior parte dei ricavi del concessionario proviene dalla vendita dei servizi resi sul mercato. Non a caso sul punto l'Ifel, nella nota del 22 dicembre 2016, ha ritenuto che la disposizione non opera quando le entrate, pur nella potestà dell'ente, sono destinate a essere trattenute, per contratto, dal soggetto affidatario.
Le questioni sopra evidenziate non possono essere risolte con interventi regolamentari da parte degli enti, stante l'espressa deroga contenuta nell'articolo 2-bis alla potestà regolamentare contenuta nell'articolo 52 del Dlgs n. 446/1997. Per tale motivo risultano quanto mai auspicabili dei chiarimenti ufficiali.

(*) Vice presidente Anutel - Docente Anutel

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