Appalti

Opere incompiute e lavori «realizzabili» nel programma triennale dei lavori pubblici

di Anna Guiducci e Patrizia Ruffini

Ordine di priorità, coerenza con la precedente programmazione, indicazione delle opere incompiute, elenco degli immobili pubblici da cedere o valorizzare. Sono queste le principali novità del nuovo programma triennale dei lavori pubblici, che sarà operativo a decorrere dalla programmazione 2019/2021. Con apposito decreto del Ministero delle Infrastrutture e trasporti, di concerto con quello dell'Economia e delle finanze, tuttora in attesa di pubblicazione, sono definite, in attuazione all'articolo 21, comma 8 del Dlgs 50/2016, le procedure e gli schemi tipo per il programma triennale dei lavori pubblici e per il programma biennale per l'acquisizione di beni e servizi. Il quadro delle risorse necessarie alla realizzazione dei lavori comprende anche il valore complessivo dei beni immobili che possono essere oggetto di cessione ai sensi dell'articolo 191 del codice, i finanziamenti acquisibili mediante cessione di immobili disponibili o concessi in diritto di godimento, a titolo di contributo, la cui utilizzazione sia strumentale e tecnicamente connessa all'opera da affidare in concessione, nonché i beni immobili di proprietà, non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione o dismissione di cui all'articolo 58 del Dl 112/2008.

Redazione e pubblicazione
La redazione del programma triennale dei lavori pubblici compete al soggetto referente, da individuare all'interno dell'ente, il quale riceve le proposte, i dati e le informazioni fornite dai responsabile unico. Tale soggetto è, di norma, individuato nel referente unico dell'amministrazione per la Banca dati delle pubbliche amministrazioni.
Le amministrazioni adottano lo schema di programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici proposti dal referente, nel rispetto delle norme che disciplinano la programmazione economico-finanziaria e successivamente lo pubblicano sul proprio sito per almeno trenta giorni. L'approvazione definitiva del programma triennale, unitamente all'elenco annuale dei lavori, con gli eventuali aggiornamenti, avviene entro i successivi trenta giorni dalla scadenza delle consultazioni. Tale programma deve essere pubblicato in formato open data presso i siti informatici dell' ente. Gli enti territoriali procedono all'aggiornamento del programma triennale dei lavori pubblici e del relativo elenco annuale entro novanta giorni dalla data di decorrenza degli effetti del proprio bilancio o documento equivalente.

Opere incompiute e lavori realizzabili
Sono compresi nel programma triennale e nei relativi aggiornamenti le opere pubbliche incompiute, i lavori realizzabili attraverso contratti di concessione o di partenariato pubblico privato o tramite cessione del diritto di proprietà o altro titolo di godimento di beni immobili. Il programma evidenzia altresì se trattasi di lavoro complesso. L'elenco annuale deve dare conto della previsione in bilancio della copertura finanziaria, della data prevista per l'avvio della procedura di affidamento nel corso della prima annualità del programma, del rispetto dei livelli di progettazione minimi e della conformità dei lavori agli strumenti urbanistici. Per l'inserimento nell'elenco annuale di uno o più lotti funzionali, le amministrazioni devono approvare preventivamente il progetto di fattibilità tecnica ed economica dell'intero lavoro, se trattasi di lotti funzionali relativi a lavori di importo complessivo pari o superiore a 1 milione di euro, e il documento di fattibilità delle alternative progettuali dell'intero lavoro, se trattasi di lotti funzionali relativi a lavori di importo complessivo inferiore a 1 milione di euro, quantificando le risorse finanziarie necessarie alla realizzazione dell'intero lavoro.
Le amministrazioni sono tenute altresì ad osservare l'ordine di priorità indicato negli atti di programmazione, valutata su tre livelli (massima, media, minima). Sono prioritari i lavori di ricostruzione, riparazione e ripristino conseguenti a calamità naturali, di manutenzione, di recupero del patrimonio esistente, di completamento delle opere incompiute, i progetti definitivi o esecutivi già approvati, i lavori cofinanziati con fondi europei, nonché i lavori per i quali ricorra la possibilità di finanziamento con capitale privato maggioritario.
Sono fatti salvi i lavori imposti da eventi imprevedibili o calamitosi, nonché le modifiche dipendenti da sopravvenute disposizioni di legge o regolamentari ovvero da atti amministrativi adottati a livello statale o regionale.

La bozza del decreto

L’allegato I

L’allegato II

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©