Fisco e contabilità

Ambiente, tributo provinciale in cerca di un codice

di Stefano Baldoni (*) - Rubrica a cura di Anutel

Il sistema previsto dalla legge per la riscossione da parte dei Comuni del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente (Tefa) continua a creare difficoltà sia per gli enti che lo incassano e sia per le province destinatarie del prelievo. Tanto che appare ormai improcrastinabile l'istituzione di un apposito codice tributo da utilizzare per il suo versamento tramite il modello F24, distinto da quello della Tari.

La riscossione del tributo provinciale
L'articolo 1, comma 666, della legge n. 147/2013 conferma l'applicazione del tributo provinciale di cui all'articolo 19 del Dlgs n. 504/1992 anche nella tassa sui rifiuti (Tari), come già accadeva in passato nella Tarsu e nella Tares. Tale tributo viene commisurato sulla superficie soggetta alla tassa sui rifiuti e calcolato sulla base della percentuale stabilita dalla provincia. Pertanto lo stesso è dovuto dai medesimi soggetti che sono tenuti al pagamento della Tari. La sua riscossione avviene da parte del Comune contestualmente alla tassa. La norma dell'articolo 19 del Dlgs n. 504/1992 stabilisce che il tributo è introitato insieme alla Tarsu dal competente concessionario della riscossione, in quanto in base all'articolo 72 del Dlgs n. 507/1993 la riscossione della Tarsu avveniva di regola mediante emissione di ruoli affidati ai concessionari della riscossione (poi agenti del gruppo Equitalia fino all'avvento di Agenzia delle entrate riscossione). Con il passaggio alla Tari, la riscossione spontanea del tributo è effettuata ordinariamente direttamente dagli stessi Comuni, che introitano quindi anche il tributo provinciale. Il riversamento delle somme in favore della competente provincia, che l'articolo 19 poneva in capo al concessionario della riscossione secondo le modalità e i termini previsti per l'assegnazione agli enti delle somme incassate a mezzo ruolo, deve oggi essere curato direttamente dal Comune. Tuttavia la norma non prevede un termine specifico per provvedervi, lasciando che i criteri e le tempistiche siano definiti agli accordi intercorsi a livello locale tra le province e i Comuni. In base alla norma dell'articolo 19 il Comune, per lo svolgimento di detta attività di incasso, è remunerato con una commissione dello 0,30% delle somme riscosse, posta a carico della provincia impositrice.

Le problematiche gestionali
Il sistema che si è venuto a delineare comporta però notevoli difficoltà per i comuni e per le province. L'incasso della tari può avvenire mediante il modello F24, il conto corrente postale intestato al comune ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali. In tutti i casi la quota del tributo provinciale affluisce nei conti comunali in modo indistinto rispetto alla Tari. Ad esempio, nel caso di introito con il modello F24, la quota del tributo provinciale viene inclusa nel medesimo codice tributo della Tari (il 3944). Analogamente accade nel caso della riscossione di avvisi di accertamento riguardanti la tari, per quanto concerne la quota di sanzioni e di interessi riferite al tributo provinciale (rammentando che a mente dell'articolo 19, comma 5, del Dlgs n. 504/1992 al tributo si applicano le norme per l'accertamento, il contenzioso, la riscossione e le sanzioni della tassa sui rifiuti).
L'introito delle somme da parte del Comune costringe quest'ultimo a contabilizzare periodicamente gli incassi del tributo provinciale, estrapolandoli dal totale delle somme versate a titolo di Tari, e a provvedere al riversamento degli importi alla provincia. Operazioni che spesso si dimostrano complesse e dispendiose anche a causa del non sempre efficiente funzionamento di alcuni software gestionali. Inoltre, il Comune, in quanto soggetto che maneggia il denaro relativo al tributo provinciale, assume la qualifica di agente contabile, tenuto alla resa annuale del conto giudiziale, sobbarcandosi quindi ulteriori adempimenti burocratici.
Dal canto loro le province si trovano nella situazione di non disporre dei dati riferiti al proprio tributo e quindi al relativo gettito, non avendo informazioni sulle liste di carico o sugli elenchi di avvisi di accertamento emessi dai Comuni, se non nel caso in cui gli stessi provvedano a comunicarli. Inoltre gli enti provinciali sono costretti sovente a sollecitare i Comuni non sempre puntuali nel riversamento delle somme e nell'invio dei dati richiesti, pur se spesso giustificati dalla complessità di tali operazioni, finendo per subire ritardi anche notevoli nell'introito del gettito.

Le necessarie semplificazioni
Per superare tutte le delineate difficoltà gestionali è sempre più avvertita ormai da parte dei Comuni e delle stesse province la necessità dell'istituzione di un apposito codice tributo nel modello F24 per il versamento del tributo provinciale, distinto da quello della Tari. Tale operazione non comporterebbe particolari aggravi per il contribuente, tenuto conto che, di norma, la riscossione della tassa avviene sulla base di modelli di pagamento precompilati che i Comuni inviano al contribuente stesso. Inoltre, potrebbe essere agevole identificare la Provincia destinataria delle somme direttamente sulla base del codice del comune indicato nel modello F24. Tale semplice operazione permetterebbe alla Struttura di gestione del modello F24 di versare le somme direttamente alla provincia competente, oltre a trasmettere alla stessa i relativi flussi di versamento, evitando il passaggio per il Comune, che verrebbe in tale modo sgravato da ogni adempimento. Inoltre le province riceverebbero senza ritardi le somme di propria competenza, come accadeva quando il tributo era riscosso a mezzo degli agenti della riscossione.
L'Anutel da tempo ha sollecitato tale soluzione, inviando specifiche richieste agli organi competenti, considerato che si tratterebbe di una modifica piuttosto semplice, che però permetterebbe il risparmio di molto tempo e di numerosi adempimenti burocratici.
Analogamente, nel caso di riscossione tramite sistemi elettronici di pagamento, si potrebbe istituire un codice separato per il tributo provinciale, in modo da consentire l'inoltro automatico delle somme alla provincia destinataria.

(*) Vice presidente Anutel - Docente Anutel

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