Fisco e contabilità

Leasing, Imu dovuta dal concedente fin dalla risoluzione

Per gli immobili oggetto di locazione finanziaria, la soggettività passiva passa in capo alla società concedente a decorrere dalla risoluzione del contratto per inadempimento, a prescindere dalla materiale riconsegna del bene da parte del detentore. L’affermazione è contenuta nella sentenza 346/01/2017 della Ctp di Rimini (presidente e relatore Rustico). Sul punto, assai dibattuto, sono insorti numerosi contenziosi in tutta Italia, con esiti contrastanti, e sembra inevitabile l’approdo in Cassazione.

Il caso
Il problema riguarda l’esatta individuazione del periodo temporale che segna la nascita e la cessazione della soggettività passiva dell’utilizzatore dell’immobile, in forza di un contratto di leasing, soprattutto quando il contratto si risolve per inadempimento dell’utilizzatore che tuttavia non provvede al rilascio dell’immobile.
Accade spesso, soprattutto in caso di fallimento del conduttore, che la riconsegna del bene avvenga anche a distanza di anni. In questo caso, la contrapposizione da un lato degli interessi dell’ente comunale, che certamente non vorrebbe tassare un soggetto non solvibile, e dall’altro delle società di leasing, che altrettanto ovviamente non gradiscono pagare un tributo su di una unità sostanzialmente inservibile, è evidente e forte.

Comuni vs società
Le società di leasing fanno riferimento alle consolidate istruzioni ministeriali alla compilazione della denuncia annuale Ici/Imu. Secondo il Mef, infatti, la soggettività passiva si trasferisce all’utilizzatore con la consegna dell’unità immobiliare da parte della società di leasing (circolare 109/E/1999) e termina con il rilascio del bene stesso. A supporto delle proprie tesi, le società deducono la previsione di cui all’articolo 1, comma 672, legge 147/2013, in materia di Tasi, secondo cui - in caso di locazione finanziaria - la durata del contratto cessa «alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovato dal verbale di consegna». Secondo la tesi in esame, dunque, considerata la contiguità di disciplina tra Imu e Tasi, la normativa avrebbe una portata sostanzialmente confermativa del criterio di diritto preso in esame.
I Comuni, invece, replicano che in primo luogo le istruzioni ministeriali non hanno alcuna forza normativa. Si rileva, altresì, che la disposizione riferita alla Tasi, non avendo una formulazione interpretativa, trova applicazione solo ex nunc e limitatamente al nuovo tributo sui servizi indivisibili.

La tesi della Ctp riminese
La Commissione riminese ha aderito alla tesi dei Comuni, con alcune interessanti considerazioni. La pronuncia afferma come nella disciplina di riferimento non sia in alcun modo valorizzato il requisito della consegna del bene, essendo al contrario menzionato il solo elemento formale della durata del contratto.
A supportare questa notazione, si osserva altresì che le medesime regole valgono in caso di leasing di immobile da costruire o in corso di costruzione. Anche in tale ipotesi, infatti, si assiste al trasferimento della soggettività passiva, pur in assenza della consegna materiale del bene. Ne consegue che, così come la società viene esclusa dall’obbligo tributario alla stipula del contratto, la stessa ne viene attratta alla sua risoluzione.

La sentenza della Ctp di Rimini n. 346/01/2017

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