Fisco e contabilità

Bilancio consolidato, comunicazione alla banca dati della Pa anche per i piccoli Comuni esclusi dall'obbligo

di Daniela Ghiandoni ed Elena Masini

Obbligo ad ampio raggio per la comunicazione alla Banca dati delle Pubbliche amministrazioni del consolidato 2016. Con un comunicato reso noto in questi giorni nell’area riservata del portale della Banca dati delle Pubbliche amministrazioni, il ministero dell'Economia e delle Finanze ha posto a carico degli enti che non approveranno il consolidato 2016 l'onere di trasmettere specifiche delibere dalle quali si evince l'esonero dall'adempimento.

Enti con popolazione superiore a 5.000 abitanti con perimetro negativo
Il principio contabile allegato 4/4 al Dlgs 118/2011 prevede che in caso di esito negativo della ricognizione dei soggetti da includere nel perimetro di consolidamento, da cui discende il mancato obbligo di approvare il bilancio consolidato, gli enti devono inserire nella delibera di approvazione del rendiconto una espressa dichiarazione in tal senso, da pubblicare anche su Amministrazione trasparente. Per gli enti che in sede di rendiconto non hanno provveduto a inserire nella delibera la dichiarazione, è opportuno procedere con separato atto in Consiglio comunale (si veda il Quotidiano degli enti locali e della Pa del 27 settembre). Ora la Banca dati delle Pubbliche amministrazioni, con comunicato pubblicato online in questi giorni nell’area riservata, richiede agli enti la trasmissione di una specifica delibera – separata da quella di approvazione del rendiconto – da cui si evinca il mancato obbligo di approvazione del consolidato. La richiesta non è in alcun modo supportata dal principio contabile, il quale non prevede l'adozione di un separato atto ma demanda tutto all'approvazione del rendiconto e obbliga gli enti - che correttamente hanno provveduto ad aprile - a un ulteriore passaggio in consiglio comunale. Non si comprendono i motivi di tale aggravio procedimentale e riteniamo che l'obbligo possa essere assolto anche inviando la delibera di approvazione del rendiconto, sempre che la stessa contenga le necessarie motivazioni.

Enti con popolazione non superiore a 5.000 abitanti
Per gli enti con popolazione non superiore a 5.000 abitanti, l'articolo 233-bis del Tuel prevede la possibilità di non predisporre il bilancio consolidato fino all'esercizio 2017. La disposizione è correlata all'articolo 232, comma 2 che offre la stessa possibilità con riguardo alla contabilità economico patrimoniale. Trattandosi di una facoltà - e non di una espressa previsione di legge - gli enti dovevano deliberare in consiglio comunale tale decisione, analogamente a quanto accaduto per il rinvio al 2016 di tali adempimenti da parte dei comuni più grandi. La delibera deve ora essere inviata alla Banca dati delle Pubbliche amministrazioni per accertare l'assenza dell'obbligo di consolidamento. E che succede se l'ente non ha adottato una simile delibera? Quand'anche si voglia ipotizzare la possibilità – difficilmente percorribile stante l'avvenuta decorrenza dei termini - di sottoporre al consiglio comunale, ora per allora, tale decisione (la quale assumerebbe valore retroattivo sanante) resta il fatto che per tutto il periodo compreso tra il 1° agosto (giorno successivo alla scadenza del termine per l'approvazione del conto economico e stato patrimoniale armonizzati) e la data della delibera l'ente soggiace al blocco assunzionale.

Enti tenuti ad approvare il consolidato
Per gli enti tenuti ad approvare il consolidato, il Dm 12 maggio 2016 impone l'obbligo di trasmettere il file xbrl con le informazioni di riferimento. Qualora si tratti del primo consolidato approvato, dovrà essere valorizzata solamente la colonna dell'esercizio di riferimento e non anche quella dell'esercizio precedente, dato che nel 2015 il consolidato non è stato predisposto.

Termini per l'invio
In tutti i casi il termine per procedere all'invio è il 30 ottobre 2017, ovvero 30 giorni successivi alla scadenza per l'approvazione del consolidato (e non 30 giorni dalla data di approvazione della delibera tardiva). Diverse sono tuttavia le conseguenze derivanti dall'inadempimento. Per gli enti tenuti ad approvare il consolidato, il mancato rispetto fa scattare il divieto di assunzioni. Per i restanti enti l'applicazione della sanzione parrebbe inibita dal fatto che l'obbligo di trasmissione degli atti non discende da una norma di legge bensì da indicazioni operative ministeriali. Tuttavia si invitano gli enti ad ottemperare alla richiesta onde evitare spiacevoli conseguenze.

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