Fisco e contabilità

Suolo pubblico, «no» al canone sulle condutture sotterranee senza uso effettivo della strada

di Michele Nico

Il canone non ricognitorio di cui all'articolo 27 del Dlgs n. 285/1992 (codice della strada) per le occupazioni di suolo pubblico attuate con la posa delle infrastrutture non può essere imposto dal Comune in relazione al mero utilizzo del sottosuolo, ossia prescindendo dall'effettivo utilizzo e fruizione della sede stradale.

Il fatto
Sulla base di questo principio il Tar Veneto, Sezione III, con la sentenza n. 862/2017 annulla le determinazioni dirigenziali di un ente locale che chiedeva alla propria società interamente partecipata la corresponsione del canone di oltre 3 milioni di euro per gli anni 2015 e 2016, con riferimento all'occupazione permanente di suolo pubblico avvenuta dalle condutture sotterranee per la distribuzione del gas metano.
Il ricorso della partecipata contro l'ente socio viene accolto dai giudici con una pronuncia che fa rinvio alla precedente decisione n. 807/2017 con cui il medesimo tribunale annulla in parte il regolamento comunale per l'occupazione di spazi e aree pubbliche, là dove si impone al proprietario delle reti e impianti che comportino l'uso della sede stradale il pagamento del canone non ricognitorio, omettendo qualsiasi riferimento alla circostanza che questo uso sia tale da impedire o limitare la fruizione pubblica della strada.

Il canone
L'imposizione di un canone non ricognitorio è dunque legittima limitatamente al periodo durante il quale le lavorazioni di posa e realizzazione dell'infrastruttura a rete impediscono la piena fruizione della sede stradale.
Per converso, è priva di titolo giuridico la richiesta di pagamento del canone per il periodo successivo – che può essere anche pluridecennale – durante il quale la presenza dell'infrastruttura di servizio a rete è ubicata sul territorio, senza impedire né limitare in alcun modo la pubblica fruizione del suolo stradale.
Il fondamento di tale canone è legato proprio alla sottrazione della sede stradale all'uso pubblico, di modo che il presupposto dell'obbligo di pagamento viene a mancare allorché cessino i lavori per la realizzazione delle infrastrutture e permanga soltanto la rete che, in quanto interrata, nulla sottrae all'uso pubblico.
L'orientamento seguito dal Tar Veneto è pacifico in giurisprudenza, tanto che recentemente il Tar Toscana, Sezione I, con la sentenza n. 1834/2016, ha anch'esso evidenziato come le concessioni e le autorizzazioni che giustificano l'imposizione del canone non ricognitorio sono caratterizzate dalla peculiarità di sottrarre in tutto o in parte l'uso pubblico della strada, a fronte della sua utilizzazione eccezionale da parte del singolo gestore.

Il dissidio tra partecipata e Comune
Le due sentenze del Tar Veneto sono singolari per via del fatto che la vicenda vede, quali parti contrapposte in giudizio, una società partecipata e il Comune socio unico, in dissidio tra loro a causa del contestato obbligo di pagamento previsto dal regolamento dell'ente.
Questo scenario, benché inusuale, sta a dimostrare che non sempre si ingenera a una piena convergenza di interessi tra il socio e gli amministratori della società, anche se questi sono di norma preposti al loro incarico per gestire l'organismo partecipato in adesione agli indirizzi della proprietà.
È il caso di ricordare, infatti, che gli amministratori sono liberi di non dare attuazione ad atti gestori che siano in violazione dei loro doveri, anche se vengono autorizzati dall'assemblea dei soci.
In base all'articolo 2392 del codice civile «gli amministratori devono adempiere i doveri ad essi imposti dalla legge e dallo statuto con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e dalle loro specifiche competenze» e sono ritenuti responsabili «se, essendo a conoscenza di fatti pregiudizievoli, non hanno fatto quanto potevano per impedirne il compimento o eliminarne o attenuarne le conseguenze dannose».
L'integrità del patrimonio sociale è quindi il primo dovere degli amministratori, per cui l'onere di salvaguardarne il patrimonio sociale sussiste anche nei confronti dei soci che non si adoperino al meglio per garantire la tutela degli asset societari.

La sentenza del Tar Veneto n. 862/2017

La sentenza del Tar Veneto n. 807/2017

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©