Fisco e contabilità

La crisi economica non fa venir meno il danno erariale nell’azienda che riceve contributi pubblici

di Giuseppe Nucci

La crisi economica che ha colpito il settore produttivo in cui opera la società destinataria di contributi pubblici, non può costituire esimente per il mancato rispetto delle condizioni previste per la concessione del beneficio che, conseguentemente, si configura come oggetto di danno erariale. È questo il principio affermato dalla sentenza n. 241/2017 della Corte dei Conti, Sezione per la Calabria.

Il contributo pubblico
Una società operante nel settore immobiliare otteneva dall’ente Regione l’erogazione di un contributo pari ad € 51.000,00, di cui € 45.000,00 per l'assunzione di tre lavoratori cosiddetti "svantaggiati" per almeno 3 anni e € 6.000,00 per loro formazione.
La Guardia di Finanza - a seguito di indagini svolte sui beneficiari di contributi economici cofinanziati dal Fondo Sociale Europeo a sostegno delle attività imprenditoriali e produttive – accertava che il finanziamento non era stato impiegato in maniera legittima, sia per ciò che concerne gli obblighi formativi, totalmente inosservati, sia per quanto riguarda il mantenimento in servizio di due delle tre unità lavorative assunte, il cui periodo d’impiego sarebbe cessato prima del termine dei tre anni.
La Procura erariale, informata dei fatti, citava l’amministratore della società per un danno erariale pari ad euro 4.931,32 per quel che concerne il finanziamento diretto all’incremento occupazionale, ed euro 6.000,00 per l’inosservanza degli obblighi formativi.
Il convenuto, di rimando, affermava il difetto di giurisdizione e comunque precisava che l’inadempimento era dipeso dalla grave crisi economica che aveva colpito il settore e non da negligenze imputabili al suo operato.

La sentenza
Il Collegio, preliminarmente, affermava la giurisdizione del giudice contabile sulla base del fatto che il petitum sostanziale della domanda risarcitoria mirava a tutelare l’integrità patrimoniale pubblica, essendo questo il bene posto al centro della giurisdizione contabile dall’articolo 103 della Costituzione a tutela di ogni condotta di danno, comprese quelle che dovessero derivare da soggetti che, pur non legati da alcun rapporto di servizio organico con la pubblica amministrazione, hanno tuttavia da questa ottenuto un finanziamento con fondi della pubblica amministrazione.
Passando al merito, il Collegio ha affermato di ritenere la domanda erariale meritevole di integrale accoglimento non potendo attribuire valore esimente alla crisi economica che ha colpito il settore delle costruzioni immobiliari, e ciò per la ragionevole deduzione che tale elemento avrebbe potuto, al più, giustificare la cessazione anticipata del rapporto di lavoro, ma non anche la mancata restituzione dei fondi non impiegati e, dunque, illecitamente trattenuti ed utilizzati.
In conclusione la Sezione regionale condannava l’amministratore per avere agito con la consapevolezza non solo di violare gli obblighi di servizio funzionali connessi al finanziamento concesso ma con la piena volontà dell’evento dannoso conseguente a tale violazione, attribuendogli il 70 per cento del danno e addebitando il rimanente 30% alla società.

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