Fisco e contabilità

Tosap dovuta dall'occupante di fatto

di Pasquale Mirto

La Tosap è dovuta dall'occupante di fatto anche se non è il soggetto a cui è stato rilasciato il provvedimento di autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico.
È questo il principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione nella sentenza 19 settembre 2017 n. 21698. Si tratta, peraltro, di una posizione già espressa, per identiche controversie, nelle sentenze nn. 11882 e 11884 del 2017.

Il caso
La controversia nasce da un accertamento Tosap notificato a una società che utilizzava condutture di gas sulla base di un contratto di affitto d'azienda stipulato con un'altra società.
Ad avviso del contribuente la soggettività passiva era in capo a questa seconda società in quanto i provvedimenti di autorizzazione all'occupazione del sottosuolo pubblico era stati rilasciati a questa. In altri termini, si sosteneva che la soggettività passiva è in capo al titolare del provvedimento di autorizzazione e non a chi materialmente occupa il sottosuolo, che può essere assoggettato solo nell'ipotesi di occupazione di fatto, anche abusiva.

La decisione
Di diverso avviso la Corte di cassazione la quale rammenta che il presupposto della Tosap è costituito dalle occupazioni, di qualsiasi natura, di spazi e aree, anche soprastanti e sottostanti il suolo, appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dei Comuni e delle Province, mentre sono del tutto irrilevanti gli atti di concessione o di autorizzazione relativi all'occupazione, atteso che la tassa colpisce anche l'occupante abusivo. Pertanto, nelle occupazioni poste in essere con condutture e impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa, il presupposto normativo della tassa è costituito dal fatto materiale dell'occupazione del suolo, soprassuolo o sottosuolo pubblici, e non dall'atto di concessione amministrativa del Comune in forza del quale l'occupazione stessa è stata compiuta.
Quello che, in sostanza, rileva per la Corte è il fatto che dall'occupazione se ne ritragga un beneficio economico: «la titolarità in capo a diverso soggetto delle infrastrutture non esclude l'attualità dell'occupazione del suolo pubblico da parte di chi, mediante l'occupazione dell'area sulla quale insistono gli impianti, eserciti la propria attività d'impresa nel proprio esclusivo interesse economico», ovvero, persegua «un proprio interesse lucrativo».

La sentenza della Corte di cassazione n. 21698/2017

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