Fisco e contabilità

Split payment, rimborsi a ostacoli

Sempre più contribuenti alle prese con la gestione dei crediti Iva. È l’effetto dell’ampliamento, dal 1° luglio 2017, della platea dei contribuenti soggetti allo split payment, tra cui le società controllate direttamente o indirettamente dalla Pa centrale e locale, le società quotate inserite nell’indice Ftse Mib della Borsa italiana e i professionisti.

L’incremento di contribuenti/fornitori
In sostanza, nel terzo trimestre 2017, l’ampliamento dello split payment si traduce in un incremento esponenziale di contribuenti/fornitori che si trovano in posizione creditoria verso l’erario. Per ridurre l’impatto del meccanismo dello split payment sulla liquidità aziendale, il credito Iva maturato può essere chiesto a rimborso e/o utilizzato in compensazione.
In caso di rimborso, i fornitori devono verificare se, per effetto delle operazioni in regime di scissione dei pagamenti, è soddisfatto il requisito dell’aliquota media stabilito dall’articolo 30, comma 2, lettera a), del Dpr 633/1972, ossia se l’aliquota media applicata sugli acquisti/importazioni supera l’aliquota media sulle vendite aumentata del 10%. Chi effettua operazioni in split payment è ammesso al rimborso in via prioritaria nel limite dell’Iva addebitata ad aliquota zero sulle operazioni effettuate nel periodo di riferimento. È, dunque, possibile che il rimborso erogabile in via prioritaria non coincida con l’importo chiesto a rimborso. Ne consegue che l’importo residuo rimane soggetto all’erogazione ordinaria.
Accertato il rispetto del requisito dell’aliquota media, i contribuenti possono scegliere di chiedere il rimborso Iva in sede di dichiarazione annuale o presentare istanza trimestrale con il nuovo modello TR (provvedimento delle Entrate 12040/2017), purché si superi la soglia di 2.582,28 euro.

Le nuove soglie in materia di rimborso
Nel caso in cui, invece, il requisito «aliquota media» non sia soddisfatto, il contribuente può comunque chiedere il rimborso sulla base degli altri requisiti previsti dall’articolo 30 del Dpr 633/72, tuttavia il rimborso non sarà ammesso all’erogazione prioritaria.
Una volta accertato l’importo del credito recuperabile, i contribuenti dovranno fare i conti con le nuove soglie in materia di rimborso e compensazione dei crediti trimestrali.
I rimborsi entro il limite di 30mila euro possono essere erogati senza presentare alcuna garanzia. Ai fini del calcolo della soglia, il limite dei 30mila euro deve intendersi riferito alla somma delle richieste di rimborso effettuate nell’intero periodo d’imposta. Pertanto, se ad esempio viene presentata un’istanza di rimborso trimestrale per un importo di 14 mila euro e, per il medesimo periodo d’imposta, viene presentata una nuova istanza con importo chiesto a rimborso pari a ulteriori 17 mila euro, sorge l’obbligo del visto di conformità o della sottoscrizione alternativa, nonché della dichiarazione sostitutiva di atto notorio in relazione a tale ultima richiesta.
Nel caso in cui l’importo della richiesta di rimborso sia superiore a 30mila euro e non si intende prestare la garanzia (in caso di soggetto non a “rischio”), è necessario acquisire il visto di conformità/sottoscrizione dell’organo di controllo contabile.

La compensazione
In alternativa al rimborso, il credito Iva è compensabile in tutto o in parte tramite il modello F24 telematico entro il limite di 700mila euro per anno solare. Se si compensano più di 5mila euro, dal 24 giugno 2017 vi è l’obbligo dell’apposizione del visto di conformità anche per le compensazioni orizzontali Iva dei primi tre trimestri o, in alternativa, la sottoscrizione da parte dell’organo di controllo nell’istanza in cui emerge il credito. Il limite di 5mila euro annui va calcolato tenendo conto dei crediti trimestrali chiesti in compensazione nei trimestri precedenti. L’istanza relativa al terzo trimestre va presentata entro il prossimo 31 ottobre e il credito è compensabile dal decimo giorno successivo all’invio.

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