Fisco e contabilità

Il consorzio di bonifica paga l’Ici sui beni demaniali di cui dispone per le sue attività

di Daniela Casciola

I consorzi di bonifica sono tenuti a pagare l'imposta comunale sugli immobili per i beni demaniali di cui dispongono per l'espletamento delle loro attività. Lo conferma la Corte di cassazione con la sentenza n. 22482, depositata ieri.

La vicenda
Nel caso di specie, un consorzio di bonifica era ricorso alla Ctp contro un avviso di accertamento da parte del Comune sostenendo di non essere soggetto passivo Ici in quanto «semplice consegnatario di opere pubbliche di bonifica» e che «gli immobili erano beni di pertinenza dei canali demaniali di irrigazione». Davanti alla Ctr il consorzio rincarava la dose qualificandosi come “detentore” dei beni ma non di certo titolare di alcun diritto reale – essendo questi di proprietà della Regione Piemonte - né concessionario. La Ctr accoglieva il ricorso riconoscendo un semplice rapporto di detenzione. Il Comune ha così fatto ricorso alla Cassazione.

La decisione
La Cassazione richiama il principio di diritto – già enunciato nel 2014 – in base al quale l'assoggettamento all'Ici per questi soggetti e per questa tipologia di immobili si giustifica per il fatto che tali beni non sono meramente detenuti dai consorzi ma da questi posseduti in quanto loro affidati in uso per legge in qualità di soggetti obbligati all'esecuzione, manutenzione ed esercizio delle opere realizzate per finalità di bonifica e di prevenzione idraulica.
Ai fini Ici, il consorzio di bonifica non può essere considerato mero detentore degli immobili demaniali a esso affidati e nemmeno semplice incaricato della loro manutenzione; si tratta piuttosto di una concessione a titolo gratuito. Il possesso è quindi qualificato a questo titolo. Dunque i consorzi di bonifica sono concessionari dei beni demaniali loro affidati per svolgere le loro funzioni istituzionali e quindi soggetti all'imposta sai sensi dell'articolo 18 della legge 388/2000.

La sentenza della Corte di cassazione n. 22482/2017

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