Fisco e contabilità

Bilancio consolidato, il patrimonio netto «spia» per i revisori

Terminato il controllo dei revisori, il bilancio consolidato arriva al rush finale. Entro il 30 settembre il documento deve essere infatti approvato dal consiglio provvisto della relazione dell’organo di revisione contabile, per la quale l’articolo 239, comma 1, lettera d-bis) del Tuel assegna un termine non inferiore a 20 giorni dalla trasmissione della delibera di giunta con cui sono approvati gli schemi.
Quali sono i controlli ai fini della stesura della relazione?

Gap e perimetro
Preliminare alla redazione del documento contabile è l’individuazione del Gap e del perimetro di consolidamento, cui gli enti devono avere già provveduto con delibera di giunta, nel rispetto dei criteri definiti dal paragrafo 2 dell’Allegato 4/4 al Dlgs 118/11, tenendo conto dei valori di bilancio della capogruppo e degli enti/società aggiornati all’esercizio 2016. Anche se la delibera non necessita del parere, i revisori in questa sede dovrebbero verificare la correttezza dell’operato dell’ente locale.
Sulla base delle direttive impartite, il consolidamento effettuato nel rispetto dei principi di uniformità, formale e sostanziale. Occorre, in altre parole, che tutti i soggetti appartenenti al gruppo forniscano le informazioni necessarie all’adozione dello schema di bilancio consolidato e all’utilizzo degli stessi criteri di valutazione delle poste contabili (ad esempio rimanenze di magazzino) o di calcolo degli ammortamenti. I bilanci dei soggetti da consolidare devono poi essere riferiti alla stessa unità temporale.

Le operazioni infragruppo
La redazione del bilancio consolidato obbliga a elidere eventuali operazioni infragruppo, per dare rappresentazione solo dei rapporti con economie terze. Già in sede di rendiconto della gestione dell’esercizio 2016, l’organo di revisione contabile aveva dovuto asseverare i rapporti di debito/credito con tutte le società ed enti appartenenti al Gap.
Ai fini del bilancio consolidato, la conciliazione dei rapporti fra Comune ed enti/società impone l’eliminazione di costi e ricavi, oltre che dei debiti/crediti. L’elisione riguarda anche i rapporti interni fra gli enti/società consolidati. Nel caso di diversa imputazione nella contabilità economico-patrimoniale, le eventuali differenze sono rilevate nelle rettifiche di consolidamento. L’eliminazione di alcune operazioni infragruppo, tra le quali la distribuzione di dividendi o la concessione di trasferimenti in conto capitale, determina poi variazione del risultato economico consolidato.
Da verificare anche l’eliminazione del valore della partecipazione iscritta nel bilancio dell’ente locale in contropartita della corrispondente quota del patrimonio netto, con l’eventuale rilevazione delle differenze di consolidamento da contabilizzare fra le riserve.

L’aggregazione
La correttezza dei metodi di consolidamento è verificata in relazione al tipo di partecipazione posseduta dall’ente capogruppo. L’aggregazione viene operata voce per voce, sommando tra loro le corrispondenti poste dello stato patrimoniale (attivo, passivo e patrimonio netto) e del conto economico (ricavi e proventi, costi e oneri). Il consolidamento prevede la sommatoria per l’intero importo delle voci contabili con riferimento ai bilanci degli enti strumentali controllati e delle società controllate (metodo integrale) o per un importo proporzionale alla quota di partecipazione, con riferimento ai bilanci delle società e degli enti strumentali partecipati (metodo proporzionale). Nel caso di applicazione del metodo integrale, nel bilancio consolidato è rappresentata la quota di pertinenza di terzi, sia nello stato patrimoniale sia nel conto economico, distintamente da quella della capogruppo.
Fra le variazioni più significative ci sono dunque quelle del patrimonio netto, tramite le quali l’organo di revisione può analizzare le differenze nei rapporti intercompany e da elisione delle partecipazioni. Al consolidato deve essere allegata la relazione sulla gestione, con la nota integrativa.

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