Fisco e contabilità

Sulla Tosap sconti legittimi se motivati

di Giovanni G.A. Dato

Un ente locale ha avanzato una richiesta di parere in ordine alla possibilità di prevedere in sede regolamentare riduzioni della tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (Tosap) - per le attività inerenti alla ricostruzione post-sisma - superiori alla riduzione massima del 50% che l’articolo 45, comma 6-bis, Dlgs n. 507/1993 consente per l’esercizio di un’attività edilizia; ha chiesto, inoltre, se possano ritenersi ammissibili riduzioni della tariffa Tosap di entità tale da produrre effetti prossimi a quelli determinati dalla previsione di un’esenzione dal tributo.
La questione è stata esaminata dalla recente deliberazione della Corte dei conti, sezione regionale di controllo per l’Emilia Romagna, n. 137/2017

La tassatività delle esenzioni
Secondo la deliberazione in commento, considerata la tassatività delle esenzioni previste dall’articolo 49 del D.Lgs. n. 507/1993 e in assenza di ulteriori specifiche previsioni legislative, la norma alla quale fare riferimento è l’articolo 52, comma 1, Dlgs n. 446/1997 che disciplina la potestà regolamentare tributaria delle Province e dei Comuni, escludendone espressamente la sussistenza per alcuni aspetti tra i quali quelli relativi “alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili”.
Ora, poiché è indubbio come l’introduzione per via regolamentare di una esenzione non prevista dalla legge determinerebbe una diversa individuazione e definizione delle fattispecie imponibili sulle quali si applica il tributo, deve escludersi la legittimità di un simile intervento.
Né, d’altro canto, può invocarsi al riguardo la specifica previsione contenuta nell’articolo 1, Legge n. 449/1997, che reca disposizioni tributarie concernenti interventi di recupero del patrimonio edilizio, atteso che la possibilità che i Comuni hanno di deliberare l’esonero della Tosap, prevista nel comma 4 di tale articolo, è unicamente correlata agli interventi di ristrutturazione edilizia contemplati nei commi precedenti del medesimo.

Le misure agevolative
Quanto alla possibilità di introdurre con regolamento comunale misure agevolative più ampie di quelle esplicitamente consentite dalla normativa primaria, la deliberazione in commento si esprime in senso favorevole proprio in virtù dalla potestà regolamentare prevista nel citato articolo 52, Dlgs n. 446/1997.
Naturalmente, nell’esercitare la suddetta potestà l’ente non potrà prescindere dal rispetto dei limiti che pone la riserva relativa di legge; pertanto, non potranno ritenersi compatibili con il vigente quadro legislativo, previsioni regolamentari che comportino misure agevolative di entità tale da determinare il sostanziale svuotamento del presupposto impositivo, mentre risulteranno coerenti con esso le riduzioni tariffarie anche apprezzabilmente superiori a quella massima del 50% prevista per gli interventi edilizi dall’articolo 45, comma 6-bis, Dlgs n. 507/1993, quando le stesse riduzioni trovino giustificazione nelle speciali e preminenti esigenze poste dalla necessità di favorire la ricostruzione post-sisma.
In questo caso, infatti, la rinuncia parziale al gettito tributario troverà giustificazione nella tutela di un altro interesse collettivo ritenuto preminente; il carattere di eccezionalità della misura rende necessaria un’adeguata motivazione in ordine agli obiettivi perseguiti e agli effetti conseguibili, nonché in ordine alla doverosa salvaguardia degli equilibri finanziari.

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