Fisco e contabilità

Consolidato, blocco delle assunzioni per chi sfora il 30 settembre

La mancata proroga del termine per la sua definitiva approvazione conferma il bilancio consolidato come l’impegno più importante del mese. Entro il 30 settembre, infatti, i consigli di Comuni, Province e Regioni sono obbligati ad approvare il bilancio consolidato riferito all’esercizio 2016, composto da conto economico, stato patrimoniale, relazione sulla gestione consolidata, che comprende la nota integrativa, e relazione dell’organo di revisione. Sono esclusi dall’adempimento i Comuni con popolazione inferiore a 5mila abitanti che hanno deliberato il rinvio della contabilità economico-patrimoniale. Poiché la legge non indica alcun termine minimo per il deposito dei documenti ai consiglieri, la disciplina è rinviata al regolamento di contabilità. In caso di tardiva approvazione del bilancio consolidato si applica la sanzione della sospensione della facoltà di assumere personale, mentre – a differenza di quanto previsto per il bilancio di previsione e per il rendiconto - non è previsto lo scioglimento del consiglio.

Gli adempimenti propedeutici
Le fasi propedeutiche per la redazione del consolidato hanno avuto avvio nei mesi passati con l’approvazione in giunta dei due elenchi riferiti al Gruppo amministrazione pubblica (Gap) e al perimetro di consolidamento, individuato in riferimento ai dati contabili del 2015, ultimo esercizio disponibile. In quella sede l’ente capogruppo deve aver verificato anche gli obblighi di consolidamento delle proprie partecipazioni indirette e delle società in liquidazione. I due elenchi devono però essere aggiornati ora con i risultati dell’esercizio 2016.
Le informazioni fornite da società e enti consolidati determinano il livello di veridicità, trasparenza e rappresentatività del documento di sintesi. Oltre al bilancio e alla nota integrativa, ogni soggetto deve fornire le ulteriori informazioni di dettaglio riguardanti le operazioni interne al gruppo (crediti, debiti, proventi e oneri, utili e perdite conseguenti a operazioni effettuate tra gli enti consolidati). Vanno evidenziate, non solo le relazioni fra i vari soggetti e la capogruppo, ma anche fra le singole società ed enti consolidati. L’ente capogruppo dovrà farsi carico della corretta integrazione dei bilanci, verificando i criteri di valutazione singolarmente applicati e procedendo alle opportune rettifiche e alla loro omogeneizzazione.

L’ambito applicativo
Il bilancio consolidato deve rappresentare soltanto le operazioni con le economie terze. Devono pertanto essere eliminati, in sede di consolidamento, le poste e i saldi reciproci, in quanto costituiscono solo il trasferimento di risorse all’interno del gruppo. La corretta procedura di eliminazione delle operazioni reciproche presuppone l’equivalenza delle partite attive e passive. Se l’attività di riconciliazione dei saldi contabili mostra delle differenze, occorre rilevare le rettifiche di consolidamento per le operazioni infragruppo nella riserva da capitale.
La maggior parte degli interventi di rettifica non modifica l’importo del risultato economico e del patrimonio netto consolidato in quanto le elisioni positive e negative sono effettuate per lo stesso importo sia nello stato patrimoniale che nel conto economico.
Altri interventi di rettifica hanno effetto invece sul risultato economico e sul patrimonio netto consolidato e riguardano gli utili e le perdite infragruppo non ancora realizzati con terze economie.
Fra le elisioni va posta in evidenza quella relativa al valore contabile delle partecipazioni detenute dalla capogruppo in ciascun ente consolidato (iscritto nell’attivo) con la corrispondente frazione di patrimonio netto.
Entro 30 giorni dalla deliberazione di approvazione del bilancio consolidato, gli enti devono trasmettere alla Bdap lo stato patrimoniale e il conto economico consolidati in formato Xbrl e la relazione sulla gestione consolidata, oltre a quella del collegio dei revisori dei conti. Il ritardo nell’adempimento determina la sospensione del potere di assumere personale. Va peraltro evidenziato che anche i Comuni per i quali non sussiste l’obbligo di redazione del consolidato devono trasmettere alla Bdap la delibera nella quale viene dichiarata l’esenzione dall’obbligo.

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