Fisco e contabilità

Padiglioni fieristici in categoria «E» esentati dall’Imu

Secondo la decisione n. 1652/12/2017 della Ctr Lombardia (presidente Siniscalchi, relatore Arcieri), i fabbricati costituenti i padiglioni fieristici vanno catastalmente inquadrati nella categoria E (propria degli immobili a destinazione «particolare») e non in categoria D (che contraddistingue gli immobili a «destinazione speciale»), con conseguente esonero dal versamento dell’Imu (articolo 9, comma 8, del Dl 23/2011).

Il caso
Il rigetto dell’appello dell’ufficio viene motivato con l’irrilevanza della natura soggettiva del proprietario (una Spa esercente attività immobiliare) e con una interpretazione dell’articolo 2, comma 40, del Dl 262/2006 secondo cui solo le unità immobiliari comprese entro lo spazio fieristico, ma di fatto destinate all’esercizio di attività non istituzionali (quali negozi, ristoranti e simili) e con autonomia reddituale, vanno classificati nelle categorie di pertinenza. Ciò non può valere, però, per gli spazi destinati all’attività fieristica, caratterizzati da finalità pubbliche, di interesse generale e di servizio alla collettività.

La decisione
La sentenza della commissione regionale lombarda si presenta in linea con altre decisioni di merito (Ctr Emilia-Romagna 55/16/2012, Ctr Veneto 25/6/2010, Ctr Piemonte 90/26/2013, Ctr Lombardia 1624/65/2015, Ctp Torino 1258/3/2014, Ctp Rimini 114/2/2012, Ctp Padova 11/10/2009), ma in disaccordo con altre (Ctp Reggio Emilia 70/01/2012, Ct secondo grado Trento 26/1/2013, Ctr Lombardia 101/33/2007) e con la sentenza della Cassazione 8773/2015.
La Corte valorizza la natura commerciale dell’attività fieristica, anche se in un caso concreto piuttosto specifico, in quanto avente ad oggetto un immobile «nel quale sono svolte manifestazioni di promozione economica ovvero culturale e sportiva e spettacoli in genere».
La questione, a ben vedere, non sembra risolvibile in via interpretativa e giudiziale, ma solo in via normativa. Infatti, anche laddove dovesse prevalere l’impostazione della Cassazione, si tratterebbe di assimilare immobili che vengono utilizzati per un tempo assai limitato dell’anno e per manifestazioni che hanno caratteristiche e durata vincolate in via amministrativa (come rilevato dai giudici lombardi) a strutture quali ipermercati e simili.
Il nodo, quindi, oltre che nell’accatastamento a livello di categoria, risiede nella rendita attribuita e, sotto questo aspetto, nelle varie Regioni sono presenti situazioni del tutto disomogenee a fronte di immobili simili, con forti disuguaglianze in un settore in cui i vari soggetti sono in diretta concorrenza tra loro e con altri complessi fieristici situati oltreconfine.
Stando alla risposta resa all’interrogazione parlamentare 5-10599 (del 16 febbraio scorso), l’unico ostacolo a determinare rendite “sostenibili” per gli enti in questione è la perdita di gettito che ne conseguirebbe, tra Stato e Comuni. Sarebbe auspicabile, allora, che il problema venisse risolto con la legge di Bilancio 2018, anche perché quasi sempre i soci degli enti fieristici sono, a loro volta, enti pubblici chiamati a ripianare le perdite.

La sentenza della Ctr Lombardia n. 1652/12/2017

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