Fisco e contabilità

Spese della giustizia, via ai rimborsi per i Comuni

Scade il prossimo 30 settembre il termine per beneficiare del rimborso trentennale in favore dei Comuni che hanno sostenuto le spese di funzionamento degli uffici giudiziari.
L’articolo 3, comma 4, del Decreto del Presidente del Consiglio 10 marzo 2017, che ha dettato le disposizioni di attuazione dell’articolo 1, comma 439, della legge di Bilancio 2017, ha infatti disposto l’attribuzione di una quota pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2046 a favore degli enti territoriali, a titolo di definitivo concorso dello Stato nelle spese sostenute dal 2011 fino al 31 agosto 2015, in aggiunta ai contributi già erogati dal ministero della Giustizia. L’importo annuo spettante a ciascuno degli 800 Comuni interessati è indicato nella tabella D allegata al decreto.
Secondo le stime Anci-Ifel, i 300 milioni che saranno assegnati in trenta anni, ristoreranno ogni Comune sede di ufficio giudiziario del 67% dei costi costi totali sostenuti e riconosciuti dal ministero tra il 2011 e il 2014.

Per il ministero

Al fine di rendere possibile l’erogazione delle somme previste, i Comuni interessati dovranno far pervenire alla direzione generale del ministero della Giustizia un formale atto di rinuncia a:
eventuali azioni pendenti nei confronti dello stesso ministero per la condanna al pagamento dei contributi a carico dello Stato,
a porre in essere atti di esecuzione finalizzati al pagamento del medesimo contributo, unitamente al provvedimento di estinzione del giudizio o delle procedure esecutive.
Nei giorni scorsi la Direzione Generale del ministero ha infatti chiesto ai Comuni interessati di inviare la documentazione in formato elettronico e firmata digitalmente entro il termine perentorio di cui sopra, pena la mancata erogazione delle somme.

L’impatto sui conti

L’adozione da parte dell’ente di determinazioni in merito al provvedimento in questione deve necessariamente essere attuata sulla base di un’accurata analisi della propria situazione finanziaria, anche in riferimento alla dinamica creditizia delle somme rimaste da riscuotere ancora iscritte fra i residui attivi di bilancio.
La base di partenza per l’analisi è senz’altro rappresentata dall’ammontare complessivo dei crediti certi, liquidi ed esigibili maturati a titolo di ristoro delle spese di cui alla legge 392/41, dalla loro contabilizzazione a bilancio e dall’accantonamento operato negli anni passati. In ossequio al principio di competenza finanziaria potenziata, l’adesione al contributo ministeriale determina la cancellazione dei residui attivi dal conto del bilancio dell’ente e la contemporanea reimputazione delle rate annuali negli esercizi futuri, nei quali le stesse si renderanno esigibili.
La valutazione di convenienza economico-finanziaria deve dunque essere operata anche in termini di impatto sui prossimi risultati di esercizio, in riferimento soprattutto alla eventualità di emersione di disavanzi di amministrazione da finanziare ai sensi dell’articolo 188 del Testo unico degli enti locali, cioè in un massimo di tre annualità.
Al fine di consentire all’organo esecutivo l’adozione di una oculata scelta strategico-gestionale, è opportuna la resa da parte del responsabile del servizio finanziario di idonea relazione tecnico-illustrativa, dalla quale evincere le necessarie valutazioni di convenienza economico-finanziaria all’operazione in questione, anche in riferimento a eventuali azioni giudiziarie da esperire per il recupero integrale dei crediti.

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