Fisco e contabilità

Taglio del disavanzo se le «anticipazioni» confluiscono nel fondo crediti

di Vincenzo Giannotti

È possibile far confluire il Fondo anticipazioni di liquidità nel Fondo crediti di dubbia esigibilità con la conseguenza di una rimodulazione in riduzione del disavanzo da riaccertamento straordinario dei residui e con una nuova ripartizione sui 30 anni previsti dalla normativa? Secondo la Sezione territoriale della Corte dei conti, tale operazione non sarebbe consentita in quanto essendo la normativa entrata in vigore il 20 giugno 2015 la stessa non poteva che disciplinare unicamente le operazioni contabili successive a tale data. Di diverso avviso la Corte dei conti, Sezioni Riunite in sede giurisdizionale, che con la sentenza n. 21/2017 ha dichiarato, invece, possibile questa operazione contabile in quanto conforme alla normativa.

Il fatto
Un Comune in procedura di riequilibrio finanziario (ex articolo 243-bis Tuel) aveva accertato, a seguito delle operazioni di riaccertamento straordinario dei residui e del primo accantonamento del Fondo crediti di dubbia esigibilità, un disavanzo pari a circa 12,7 milioni di euro ripartendolo in 30 anni in rate costanti. A seguito del rendiconto 2015 il Comune procedeva alla rideterminazione del disavanzo dando atto che «l'Ente ha inteso rettificare il disavanzo da riaccertamento straordinario, modificando la quota di accantonamento trentennale da € 423.197,94 ad €. 175.709,06» in coerenza con le disposizioni di cui al Dl n. 78/2015 (fondo anticipazione liquidità destinato ad accantonamento nel fondo crediti di dubbia esigibilità).

I rilievi della Corte territoriale
La Corte dei conti, Sezione di controllo per la Regione Calabria, con la deliberazione n. 12 del 22 febbraio 2017 ha negato la possibilità, da parte dell'ente locale, di far confluire il Fondo anticipazioni di liquidità di cui al Dl n. 35/2013, nel Fondo crediti di dubbia esigibilità, in quanto le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 6, Dl n. 78/2015 consentono esclusivamente l'impatto sul solo risultato di amministrazione del 2015 in quanto successivo all'entrata in vigore della norma, senza alcuna possibilità di effetto retroattivo.

La decisione
A fronte del diniego di tale operazione contabile (pur riferendosi a un ente in procedura di riequilibrio finanziario - ex articolo 243-bis Tuel - le indicazioni restano valide anche per gli enti locali non soggetti a tale procedura), ricorre il Comune alle Sezioni Riunite in speciale composizione.
Secondo il Collegio contabile non emergono perplessità in ordine all'applicazione della disposizione con effetto retroattivo, in quanto l'Ente si è avvalso della facoltà, normativamente riconosciutagli a partire dal rendiconto 2015, con la delibera di approvazione del rendiconto 2015, posto che la verifica di congruità del Fondo crediti di dubbia esigibilità nel risultato di amministrazione deve essere effettuata solo a partire dal citato rendiconto.
In particolare, il Fondo anticipazione di liquidità ha lo scopo di sterilizzare, all'interno del risultato di amministrazione, le somme erogate all'Ente dalla Cassa depositi e prestiti per far fronte a una situazione di carenza di liquidità e al fine del rispetto dei termini di pagamento imposti dalla normativa comunitaria e nazionale. Inoltre, a fronte della difficoltà nella propria capacità di riscossione delle entrate, l'iniezione di liquidità a opera delle anticipazioni di cassa erogate ha determinato, un deciso miglioramento nella gestione in conto residui dei pagamenti, facendo crescere il trend di smaltimento dei residui passivi.
In merito al Fondo crediti di dubbia esigibilità esso si pone a presidio dei residui attivi incerti e la correttezza della sua determinazione è presupposto e garanzia del mantenimento degli equilibri finanziari dell'Ente. Esso è accantonato all'interno del risultato di amministrazione, secondo le modalità indicate dal principio applicato della contabilità finanziaria contenuto nell'allegato 4/2 al Dlgs n. 118/2011, fino a quando il credito non viene riscosso (e in tal caso le risorse saranno liberate) ovvero non viene stralciato dal conto del bilancio (in questo caso il fondo sarà ridotto di pari importo a copertura della insussistenza).
Nel caso di specie, pertanto, l'ente si è legittimamente avvalso della facoltà riconosciuta dal legislatore, né tale operazione viola il principio di unicità dell'operazione di riaccertamento straordinario dei residui, in quanto l'ente non ha modificato il suo valore ma ha fatto solo confluire il Fondo anticipazioni di liquidità nel Fondo crediti di dubbia esigibilità, migliorando di conseguenza il risultato di amministrazione, da cui ne è derivata una diversa ripartizione annuale, in quote costanti, dell'extradeficit da distribuire nei trent'anni previsti dalla normativa, il tutto in coerenza con le disposizioni legislative.

La sentenza della Corte dei conti Sezioni Riunite in sede giurisdizionale n. 21/2017

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