Fisco e contabilità

Utilizzo vincolato per i fondi dell’emergenza migranti

di Luciano Cimbolini

Le risorse destinate all'emergenza migranti hanno natura vincolata. Questo è quanto affermato dalla Corte dei conti, Sezione regionale di controllo della Lombardia, con la delibera n. 177/2017.
Un sindaco lombardo ha chiesto al giudice contabile se i contributi ricevuti in base al Dm 30 dicembre 2016, ossia i contributi derivanti dal Fondo iscritto nello stato di previsione del ministero dell'Interno, alla missione «Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti» – programma «Flussi migratori, interventi per lo sviluppo della coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni religiose», siano da vincolare sia ai fini di cassa, sia ai fini dell'utilizzo per gli scopi previsti dal decreto stesso o, diversamente, nonostante l'ente non abbia sostenuto le spese, sia possibile utilizzare queste risorse per spesa corrente diversa da quella imputata al programma «Flussi migratori, interventi per lo sviluppo della coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni religiose».

I criteri di ripartizione
Le risorse in questione, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2016, ripartite con il Dm 30 dicembre 2016, sono destinate a ristorare, sulla scorta di quanto previsto dall'articolo 12, comma 2, del Dl n. 193/2016, i Comuni che accolgono richiedenti protezione internazionale, per le spese di accoglienza sostenute.
Si tratta di un contributo di 500 euro una tantum per ogni richiedente asilo.
L'attribuzione delle somme spettanti ai Comuni che danno accoglienza è effettuata calcolando le presenze, anche di minori stranieri non accompagnati, nelle diverse tipologie di centri di accoglienza alla data del 24 ottobre 2016, per un importo non superiore al 15% della spesa corrente risultante dall'ultimo certificato di conto consuntivo trasmesso al Dipartimento per gli affari interni e territoriali – Direzione centrale per la finanza locale.

L'impegno delle risorse
Al riguardo, si ricorda come il ministero dell'Interno - Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione, nella nota protocollo 2211 del 10 febbraio 2017, ha affermato che le somme distribuite ai Comuni a valere sul fondo di cui all'articolo 12, comma 2, del Dl n. 193/2016, non siano da ritenersi vincolate a specifica destinazione, poiché la norma è da intendersi quale misura solidaristica dello Stato nei confronti degli Comuni che, nel corso degli anni, hanno accolto richiedenti protezione internazionale, offrendo loro i servizi indivisibili erogati sul territorio alla comunità.
Secondo il Ministero, pertanto, queste somme possono essere liberamente impegnate per progetti di miglioramento dei servizi o delle infrastrutture utili e attesi da tutta la comunità locale che ha provveduto all'accoglienza.
I magistrati lombardi, non essendo strettamente pertinente, hanno deciso di non affrontare la problematica relativa all'esistenza del vincolo di cassa, rinviando sul punto alla delibera della Sezione autonomie n. 35/2015, che opera una distinzione fra risorse vincolate e destinate.
Quanto al quesito più specifico concernente l'esistenza o meno di un vincolo di bilancio in senso tecnico, la Sezione Lombardia, nella delibera n. 177/2017, ha richiamato l'articolo 187, comma 3-ter, lettera c), del Tuel, che prevede che costituiscono quota vincolata del risultato di amministrazione le entrate accertate e le corrispondenti economie di bilancio derivanti da trasferimenti erogati a favore dell'ente per una specifica destinazione determinata.

Il vincolo
I trasferimenti in favore dei Comuni che accolgono migranti, secondo i magistrati lombardi, sono riconducibili alla citata lettera c) del comma 3-ter, a causa della loro qualificazione in tal senso da parte dall'articolo 12, comma 2, del Dl n. 193/2016, che ha istituito il fondo, vincolandolo alla missione «Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti» – programma «Flussi migratori, interventi per lo sviluppo della coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni religiose».
Diversamente da quanto ritenuto dal Viminale, pertanto, questa tipologia di trasferimenti sono erogati a favore dell'ente per una specifica e determinata destinazione, ovvero la finalità collegata all'assistenza dei migranti e, di conseguenza, debbono essere impegnati nel pertinente programma di bilancio.
Pare chiaro tuttavia, a scanso di equivoci, che, qualora l'ente abbia già sostenute le spese per l'accoglienza mediante risorse proprie, il successivo trasferimento ministeriale “vincolato” debba, alla stregua di quanto previsto dalle ordinarie procedure contabili, andare a reintegrare le complessive disponibilità finanziarie dell'ente e gli ordinari equilibri di bilancio.

Il testo della delibera

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