Fisco e contabilità

«Liberazione» a metà per i vincoli di spesa nei Comuni puntuali con i bilanci

di Daniela Ghiandoni ed Elena Masini

La legge 96/2017 che ha convertito la «manovrina» (Dl 50/2017) all'articolo 21-bis ha introdotto una regola per stimolare gli enti locali ad approvare i documenti fondamentali della propria programmazione finanziaria entro le scadenze di legge.

I premi ai virtuosi
Gli enti che sono riusciti ad approvare nei termini il rendiconto 2016 (30 aprile) e a rispettare il pareggio di bilancio del medesimo esercizio, infatti, si sono visti attribuire per l'anno 2017 un piccolo premio, peraltro inaspettato, che consiste nell'eliminazione di alcuni vincoli di finanza pubblica già apposti dall'articolo 6 del Dl 31 maggio 2010 n. 78 a varie spese, quali:
• studi e incarichi di consulenza (comma 7);
• relazioni pubbliche, convegni, pubblicità e di rappresentanza (comma 8). Restano invece soggette a limite le mostre, per le quali l'ente è tenuto ad estrapolare le spese sostenute dalle restanti tipologie;
• sponsorizzazioni (comma 9);
• spese per attività di formazione (comma 13).
Dal 2018, invece, i predetti limiti non si applicheranno agli enti che approveranno il bilancio di previsione entro il 31 dicembre e che rispetteranno il pareggio di bilancio dell'esercizio precedente a quello di riferimento.

Possibili rischi
L’operazione fa tirare un sospiro di sollievo agli amministratori, in quanto potranno disporre di maggiori margini di manovra, e ai responsabili finanziari che saranno sollevati dall'onere di tenere sotto controllo questi limiti già in sede di approvazione della spesa; occorre però valutare la situazione vincolistica nel suo insieme. Innanzitutto va precisato che la deroga riguarda esclusivamente i limiti di spesa previsti dal Dl 78/2010 e non anche quelli previsti dal Dl 95/2012, che restano tutti in vigore (ad esempio, spese per automezzi).
Con riferimento ai vincoli sulle tipologie di spesa individuate dall'articolo 6 del Dl 78/2010, la Corte costituzionale, con sentenza 139/2012, ha stabilito che questi limiti sono cumulabili e che la verifica del rispetto della normativa va effettuata nel suo complesso, concedendo la possibilità di rimodulare i tagli ed effettuare operazioni compensative tra i vari aggregati di spesa, raggiungendo gli obiettivi di risparmio imposti dal legislatore senza comprometterne le scelte di valore. La Sezione delle Autonomie della Corte dei conti, con deliberazione 26/2013, ha poi affermato che, anche relativamente ai limiti successivamente introdotti, i vincoli puntuali alle spese degli enti locali obbligano al mero rispetto del tetto complessivo di spesa risultante dall'applicazione dell'insieme dei coefficienti di riduzione della spesa per consumi intermedi.

Le conseguenze
Questi assunti consentono una sorta di compensazione tra i vari vincoli di spesa che nel tempo sono stati introdotti quali «misure di coordinamento della finanza pubblica» e ciò ha consentito a ogni ente di poter disporre di una sorta di “paniere” nel quale finanziare tutte le voci di spesa contingentate, senza dover rispettare ogni singola limitazione. Da questo paniere ora, per i Comuni “virtuosi”, fuoriescono le voci di spesa individuate dalla legge 96/2017 e questa novità, in alcuni casi, può rappresentare un aspetto negativo, nel caso in cui tali spese rappresentino una quota cospicua da sottrarre alla compensazione. Alcune spese vincolate, infatti, quali ad esempio le spese per automezzi, non potranno più beneficiare di quegli eventuali spazi di spesa non utilizzati per consulenze, formazione, sponsorizzazioni e relazioni pubbliche, convegni, pubblicità e rappresentanza.

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