Fisco e contabilità

Trattamento accessorio, il «tetto» risulta dal riallineamento del fondo 2016 all'importo del 2015

di Giovanni G.A. Dato

La delibera 14/2017 della Corte dei conti, sezione regionale di controllo per il Piemonte, si sofferma sul quesito posto da un ente locale in merito all’interpretazione dell’articolo 23, Dlgs n. 75/2017.
La richiamata disposizione, nel prevedere che a decorrere dal 1° gennaio 2017 l’articolo 1, comma 236, Legge n. 208/2015, è abrogato, stabilisce al comma 2 che nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell’azione amministrativa, assicurando al contempo l’invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, Dlgs n. 165/2001, non può superare il corrispondente importo determinato per l’anno 2016.
L’ente chiede di conoscere se – alla luce della richiamata normativa, nella parte in cui all’articolo 23, Dlgs n. 75/2017 è stabilito che l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, non può superare il corrispondente importo determinato per l’anno 2016 - quest’ultimo è da considerarsi al lordo o al netto della decurtazione operata ai fini del riallineamento del fondo 2016 all’importo dell’anno 2015.

L’analisi interpretativa
La disposizione normativa del 2017 ripropone, sostanzialmente, quanto già previsto dal richiamato art. 1, comma 236, Legge n. 208/2015 (cd legge di stabilità 2016).
Ed invero, nella norma da ultimo richiamata, dettata per l’anno 2016, oltre al riferimento al limite dell’anno precedente (2015) quale limite di spesa, si trovava altresì l’obbligo di riduzione proporzionale dell’entità delle risorse in discorso in considerazione alla riduzione numerica dei dipendenti.
L’interpretazione letterale, suffragata dall’interpretazione sistematica, della legge porta a ritenere che il legislatore, con la norma di cui al citato art. 1, comma 236, Legge n. 208/2015, abbia inteso imporre un limite di finanza pubblica - in assenza delle disposizioni attuative della riforma del pubblico impiego – reiterato anche per l’anno 2017 dall’articolo 23, Dlgs n. 75/2017, utilizzando quale parametro il limite di spesa come determinato nel 2016.

Il parere
Secondo la deliberazione in commento, dunque, l’importo “determinato” per l’anno 2016 (da intendersi come importo massimo), assunto dal legislatore del 2017 quale parametro limitativo della spesa, calcolato con le decurtazioni effettuate nell’anno precedente, è da intendersi quello risultante dal riallineamento del fondo 2016 all’importo dell’anno 2015, come già operato dall’Amministrazione in esecuzione dell’articolo 1, comma 236, Legge n. 208/2015, poi abrogato.

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