Fisco e contabilità

Sulla contabilità economica il rischio di effetto domino per la proroga dei termini

Entro il termine perentorio del 31 luglio i consigli degli enti locali che non avessero già provveduto sono tenuti ad approvare il conto economico e lo stato patrimoniale relativi all’esercizio 2016, oltre allo stato patrimoniale iniziale. L’inadempimento comporterà lo scioglimento del consiglio, secondo la procedura prevista dall’articolo 141, comma 2, del Tuel.

Bilancio consolidato
La conoscenza dei valori di conto economico e stato patrimoniale dell’ente locale è necessaria per la redazione del bilancio consolidato, che tutti gli enti dovranno approvare entro il 30 settembre (articolo 151, comma 8 del Tuel). Quest’anno sarà pertanto impossibile programmare le fasi propedeutiche al consolidamento dei bilanci del gruppo, visto l’allungamento dei tempi per avere a disposizione le poste economico-patrimoniali.
Per consentire la redazione del bilancio consolidato, gli enti capogruppo devono infatti predisporre preliminarmente due distinti elenchi concernenti gli enti, le aziende e le società che compongono il gruppo amministrazione pubblica e quelli compresi nel perimetro di consolidamento. Quest’ultimo elenco richiede la conoscenza dei valori dell’attivo, del patrimonio netto e dei ricavi caratteristici aggiornati al 31 dicembre 2016, da porre a confronto con quelli del comune o provincia capogruppo. Subiranno ritardi anche le comunicazioni e direttive ai soggetti inclusi nel perimetro di consolidamento. Queste direttive dovranno prevedere, per le società del gruppo e per gli enti strumentali che adottano la sola contabilità economico patrimoniale, la riclassificazione dello stato patrimoniale e del conto economico secondo lo schema previsto dall’allegato 11 al decreto legislativo 118/2011 e la trasmissione delle informazioni non presenti nella nota integrativa. La Commissione Arconet nel corso della riunione del 5 luglio ha affrontato il tema della non omogeneità dei bilancio e ha regolamentato di mantenere invariato lo schema dell’allegato 11 al Dlgs 118/2011.

Bilancio abbreviato
Nei casi in cui le società abbiamo optato per il bilancio abbreviato, occorre richiedere tutte le informazioni che il bilancio non rappresenta (ad esempio il dettaglio delle immobilizzazioni, dei crediti, dei debiti, non sempre ben illustrati in nota integrativa). Un ulteriore elemento di criticità può essere rappresentato anche dalla mancata corrispondenza dei valori di debito/credito fra ente capogruppo e soggetto consolidato. In caso di discordanza, infatti, le eventuali differenze necessitano di essere rilevate tra le rettifiche ai fini del bilancio consolidato.
Al bilancio consolidato devono poi essere allegate la relazione sulla gestione, che comprende la nota integrativa, e la relazione dell’organo di revisione economico-finanziaria (per la quale il Tuel prevede un termine minimo di 20 giorni). La mancata approvazione del bilancio consolidato entro la scadenza del 30 settembre non comporta lo scioglimento del consiglio, ma la sanzione prevista dall’articolo 9, comma 1-quinquies del Dlgs 113/2016 del blocco delle assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto, fino a quando non si adempie. La medesima sanzione scatta anche per il mancato invio del bilancio consolidato alla Bdap entro 30 giorni dall’approvazione. Gli enti che non redigono il bilancio consolidato devono invece trasmettere alla Bdap la delibera nella quale hanno dichiarato, motivandola, l’assenza dell’obbligo alla sua redazione.

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