Fisco e contabilità

Sistema idrico, le istruzioni fiscali per il trasferimento delle reti

di Davide Di Russo

Il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, con l'ausilio della Fondazione nazionale commercialisti, esamina il tema del trattamento fiscale del trasferimento delle reti del sistema idrico integrato con un nuovo documento di ricerca. Il documento fornisce un dettagliato excursus sull'evoluzione normativa dell'organizzazione territoriale del servizio, sulla sua definizione e sulle disposizioni di riferimento per il trasferimento di reti e impianti. Quindi, muovendo da un inquadramento generale, affronta la questione del trasferimento delle reti e impianti afferenti il servizio idrico integrato tra enti locali, che spesso si pone nell'ambito della riorganizzazione del servizio. Il documento approfondisce l'aspetto del trattamento fiscale di questi trasferimenti sotto il profilo dell'imposizione sia diretta che indiretta.

La concessione gratuita
La prima casistica analizzata è quella della concessione d'uso gratuita delle infrastrutture e degli impianti, prevista dall'articolo 153 del Testo unico ambientale, secondo cui le infrastrutture idriche di proprietà degli enti locali sono affidate in concessione d'uso gratuita, a tempo determinato, al gestore del servizio idrico integrato, il quale ne assume gli oneri nei termini previsti dalla convenzione e dal relativo disciplinare. La gratuità della concessione è data dal fatto che l'ente proprietario non sostiene oneri connessi all'ammortamento dei mutui riconducibili alle infrastrutture, che sono trasferiti al soggetto gestore. Sul trattamento Iva, partendo dalla natura temporanea della concessione, si esprime l'avviso che l'ente concedente continui a svolgere l'attività di gestione del servizio idrico integrato, seppure in forma indiretta, attraverso il soggetto gestore a cui è stato affidato il servizio. Ne deriva che, all'atto del trasferimento delle reti, l'ente proprietario non è obbligato a emettere autofattura poiché l'operazione non rientra tra le «altre finalità estranee all'esercizio dell'impresa». Inoltre, se l'ente proprietario ha detratto l'Iva sulla costruzione delle infrastrutture, non sussiste l'obbligo di rettificare la detrazione, in quanto l'ente proprietario, ad avviso del Cndcec, non perde la qualifica di soggetto passivo. Per l'imposta di registro, si ritiene applicabile la misura fissa, essendo l'operazione riconducibile a una prestazione a titolo gratuito. Ai fini Ires, il Cndcec ricorda che l'ente proprietario non è soggetto passivo ex articolo 74 del Tuir. Qualche dubbio sull'esclusione da imposta dell'operazione di concessione gratuita delle infrastrutture è, tuttavia, sollevato per l'Unione di Comuni, che pur essendo qualificata come ente locale dall'articolo 32 del Tuel non è indicata nell'articolo 74, sebbene quest'ultimo richiami i consorzi tra enti locali.

La convenzione
La seconda casistica esaminata dal Documento è quella in cui l'ente proprietario delle infrastrutture concede, attraverso una convenzione a tempo determinato, la gestione del servizio a un altro soggetto esterno agli enti citati in precedenza. In presenza di oneri connessi alle infrastrutture, in questo caso il gestore versa un canone all'ente proprietario a titolo di rimborso delle passività pregresse per l'ammortamento dei mutui accesi da quest'ultimo per gli investimenti relativi al servizio idrico. In tal caso, il documento conclude per la rilevanza ai fini Iva delle somme incassate dall'ente proprietario a titolo di «passività pregresse», con applicazione dell'aliquota ordinaria, in conformità a quanto rilevato dall'agenzia delle Entrate nella risoluzione 104/E/2010. Sussiste infatti in capo all'ente proprietario sia il presupposto soggettivo (esercizio di un'attività economicamente rilevante che consiste nel mettere a disposizione del gestore le infrastrutture necessarie per l'espletamento del servizio idrico, consentendone lo sfruttamento economico per il periodo della convenzione) sia quello oggettivo (prestazione di servizi derivante «in genere da obbligazioni di fare, di non fare e di permettere quale ne sia la fonte»). L'imposta di registro sarà dovuta in misura fissa, essendo l'operazione soggetta a Iva, mentre si conclude per l'esclusione dell'operazione da Ires in virtù dell'articolo 74 del Tuir.

Il documento del Consiglio nazionale e della Fondazione dei commercialisti

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