Fisco e contabilità

Split payment e Pa legati dalla fattura elettronica

L’applicazione della disciplina dello split payment per le pubbliche amministrazioni è legata all’obbligo della fattura elettronicaverso le stesse. Questo in sintesi l’effetto delle novità introdotte dal Dm Economia 13 luglio 2017 (in attesa di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale) di modifica dell’articolo 5-bis del decreto 23 gennaio 2015 in materia di individuazione delle pubbliche amministrazioni soggette alla scissione dei pagamenti.
Le previsioni transitorie (dal 1° luglio al 31 dicembre 2017) e quelle a regime dal 2018, introdotte con decreto 27 giugno 2017, sono già superate.
Tuttavia la situazione che ne deriva è, da un lato, semplificata dalle modalità di individuazione del perimetro delle pubbliche amministrazioni destinatarie delle norme di fatturazione elettronica obbligatoria di cui all’articolo 1, commi da 209 a 214, della legge 244/2007, dall’altro comporta complessità di applicazione iniziali a causa delle disposizioni transitorie contenute nell’articolo 2 del Dm 13 luglio 2017 che stabiliscono l’efficacia dei riferimenti del perimetro delle Pa destinatarie a decorrere dalle fatture (si ritiene emesse dal 1° luglio 2017) per le quali l’esigibilità si verifica dal giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta e fanno salva l’applicazione della disciplina della scissione dei pagamenti alle fatture per le quali l’esigibilità si è verificata anteriormente alla predetta data a decorrere dal 1° luglio 2017.

Pa e split payment

Il riferimento normativo della fatturazione elettronica e dell’articolo 17-ter del Dpr 633/1972 coincide e l’elenco corrisponde a quello dell’indice delle Pubbliche amministrazioni (Ipa sul sito www.indicepa.gov.it).
Quindi sono soggetti allo split payment:
• i soggetti indicati ai fini statistici nell’elenco contenuto nel comunicato dell’Istat pubblicato entro il 30 settembre di ogni anno;
•le Pa di cui all’articolo 1, comma 2, del Dlgs 165/2001;
•le autorità indipendenti;
• le amministrazioni autonome;
• le aziende speciali.
Sono invece esclusi i soggetti classificati nella categoria dei «Gestori di pubblici servizi» (articolo 57-bis, comma 1, del Dlgs 82/2005) che sono compresi nell’elenco.
Da ciò deriva che, in riferimento alle nuove regole dello split payment e all’ampliamento dei soggetti pubbliche amministrazioni coinvolte, a decorrere dal 1° gennaio 2017, sono superate le indicazioni delle circolari n. 1/E/2015 e n. 15/E/2015 ove escludano l’utilizzo nel senso indicato in precedenza dell’elenco Ipa. Gli indirizzi delle circolari sono utili, in questo caso, solo a delimitare gli obblighi in riferimento alle “vecchie Pa” rientranti nella disciplina per le operazioni Iva fatturate dal 1° gennaio 2015 al 30 giugno 2017.
Al contrario di quanto prevedeva il soppresso comma 2 dell’articolo 5-bis del decreto 23 gennaio 2015, l’inserimento nell’elenco Istat di un nuovo soggetto e di conseguenza nell’Ipa, non comporterà la fatturazione in regime split payment dall’anno successivo, ma immediatamente.

Periodo transitorio

L’utilizzabilità del nuovo riferimento circa il perimetro soggettivo di applicazione appare contorta in quanto ancorata non all’emissione delle fatture dal 1° luglio 2017, ma all’esigibilità Iva delle stesse (articolo 3 del Dm Economia) successiva alla data di pubblicazione del decreto in Gazzetta.
Tuttavia, partendo dal presupposto (logico, ma teorico, in quanto non lo prevede la norma) che le nuove regole possano comunque applicarsi solo alle fatture emesse dal 1° luglio 2017, rientranti nella disciplina introdotta dall’articolo 1 del Dl 50/2017 e la presenza della disposizione di salvezza degli eventuali comportamenti difformi fino alla pubblicazione del decreto non dovrebbero esservi problemi in caso di errori.
Lo stesso dovrebbe potersi sostenere anche in riferimento ai comportamenti errati per le società, almeno fino al 19 luglio, in ragione del fatto che il Dipartimento delle finanze ha provveduto a revisionare gli elenchi, pubblicati nel proprio sito chiedendo ai soggetti interessati di segnalare alla casella di posta elettronica df.dg.uff05@finanze.it, entro la stessa data, eventuali mancate o errate inclusioni negli stessi elenchi che quindi non sono definitivi.

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