Fisco e contabilità

Split payment, nodo plafond Iva per gli esportatori

L’Iva dovuta dalle società soggette a split payment trova un naturale contrappeso nel contestuale esercizio del diritto di detrazione. Al di fuori dei casi d’indetraibilità dell’imposta, l’applicazione della scissione dei pagamenti agirà, in sostanza, come il reverse charge.
Nonostante l’ampliamento della “platea” dei destinatari del particolare meccanismo sia già in vigore, l’amministrazione finanziaria non ha ancora stilato gli elenchi definitivi dei soggetti coinvolti. Nel frattempo, coloro che sono anche esportatori abituali stanno attendendo conferma ufficiale circa la spendibilità del plafond Iva.

Modalità “alternativa”
La regola di base che vuole l’imposta versata, senza possibilità di compensazione, da parte dei soggetti che applicano lo split payment, resta immutata anche con le modifiche apportate dal decreto ministeriale del 27 giugno scorso.
In alternativa, le società (e le pubbliche amministrazioni) possono scegliere di annotare le fatture, ricevute nell’esercizio dell’attività commerciale e assoggettate a split payment, nei registri delle vendite o dei corrispettivi facendo concorrere il debito d’imposta alla liquidazione periodica. In questo modo, il debito Iva sarà compensato con il credito scaturente dall’annotazione “gemella” nel registro degli acquisti. Questo, ovviamente, al di fuori dei casi d’indetraibilità, oggettiva o soggettiva, generandosi in tal caso un saldo a debito pari all’imposta non recuperabile. È quindi intuibile che la modalità alternativa rappresenterà, di fatto, la scelta di default.
L’impostazione è peraltro perfettamente in linea con quanto chiarito dall’agenzia delle Entrate nella circolare n. 15/E/2015 con riferimento agli acquisti “commerciali” della pubblica amministrazione.
L’applicazione dello split payment in modalità “alternativa” determina, in alcuni casi, un effetto finanziario positivo in capo alle società interessate dalla novità in vigore dal 1° luglio scorso.
Si pensi a una fattura di 100, oltre 22 di Iva del 15 luglio 2017, con pagamento a sessanta giorni fine mese. Con le nuove regole il fornitore viene pagato il 30 settembre per 100. Con le vecchie regole si sarebbe pagato il fornitore, alla medesima scadenza, per 122; i 22 euro d’imposta sarebbero stati portati in detrazione nella liquidazione relativa a luglio ma, in ipotesi di credito fisiologico, senza effetti positivi immediati.

In attesa degli elenchi
A questo punto non resta che attendere la pubblicazione delle liste definitive dei soggetti per cui trova applicazione la scissione dei pagamenti.
Come già evidenziato su queste pagine (si veda il Quotidiano degli enti locali e della Pa del 6 luglio), è già scaduto il termine per la presentazione delle segnalazioni di eventuali errori negli elenchi, peraltro resi noti a pochissimi giorni dall’entrata in vigore delle nuove disposizioni. Nel frattempo, in molti casi, i soggetti che si considerano erroneamente inclusi tra quelli controllati dal “pubblico” hanno comunicato ai propri fornitori il blocco della ricezione delle fatture e dei pagamenti.
È necessario un intervento urgente dell’amministrazione finanziaria perché l’incertezza sta comportando una distorsione nelle transazioni commerciali e nel normale ciclo economico-finanziario dei soggetti coinvolti.
A questo si aggiunge l’incertezza circa la “spendibilità” del plafond da parte delle società che applicano lo split payment. Anche qui i fornitori attendono di conoscere come emettere fattura. A parere di chi scrive, la scissione dei pagamenti non dovrebbe operare in relazione a operazioni che, per loro natura, sono non imponibili ancorché per effetto di un’agevolazione.
Vero è che la tesi contraria della prevalenza dello split payment e sostanziale cancellazione del plafond, ha un precedente.
Con la circolare n. 14/E/2015, infatti, l’agenzia delle Entrate ha sostenuto la preminenza del reverse charge, attesa la sua finalità antifrode, sul plafond.
In attesa di interpretazioni ufficiali, dovrebbe essere però chiaro che eventuali comportamenti difformi non potranno essere sanzionati.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©